Sgravio parità di genere: domande da rettificare entro il 15 ottobre

Sgravio parità di genere: domande da rettificare entro il 15 ottobre

L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024 torna ad occuparsi dell’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”, in cui i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

Al riguardo l’INPS precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

N.B. La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

Proroga termine di presentazione della domanda– I datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, secondo le nuove indicazioni fornite dall’Istituto.

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

Se il datore di lavoro interessato non rettifica la domanda erroneamente presentata, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, l’istanza sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

Fruizione dell’esonero– All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
L’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Ultrattività domande già presentate– I datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta.

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

(*) Fonte Fiscal Focus

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