Decreto OMNIBUS: mette “in salvo” lo sport dilettantistico

Decreto OMNIBUS: mette “in salvo” lo sport dilettantistico

Il c.d. “decreto omnibus” ha rappresentato l’ultimo atto del Governo prima della consueta pausa estiva. Si tratta del decreto – legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto scorso e contiene alcune misure riguardanti lo sport dilettantistico. In particolare, l’art. 3 prevede di fatto una sanatoria per i sodalizi sportivi che, con riferimento alla soggettività passiva ai fini Iva, si sono comportati in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalle disposizioni della UE.

Allo stato attuale è applicabile una disciplina transitoria, incompatibile come detto, con le disposizioni unionali, secondo cui le prestazioni rese verso corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, soci, associati o partecipanti, sono decommercializzate. La previsione è contenuta nell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che se un’associazione sportiva avesse percepito, oltre alle quote associative, esclusivamente i predetti corrispettivi, la stessa dovrebbe essere priva della soggettività passiva ai fini Iva. Infatti, le operazioni c.d. decommercializzate verso corrispettivi specifici devono correttamente considerarsi “fuori campo Iva”.

Questa disciplina transitoria troverà applicazione fino al 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 troverà applicazione il nuovo articolo 5, comma 15 – quater del D.L. n. 146/2021 i cui effetti sono stati sospesi fino alla fine dell’anno in corso.

Il legislatore è intervenuto trasformando le prestazioni c.d. decommercializzate”, quindi “fuori campo Iva,” in operazioni esenti intervenendo sul testo dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 aggiungendo un terzo comma. Secondo quanto previsto dalla novella “L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:

  1. le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  2. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Il regime fiscale che attualmente determina la non soggettività ai fini Iva è incompatibile con la direttiva 2006/112/CE che all’art. 132 prevede l’esenzione delle predette operazioni. Quando la disposizione contenuta nel D.L. n. 146/2021 inizierà a produrre i relativi effetti tutte i sodalizi sportivi saranno di fatto obbligati all’apertura di una posizione Iva e ad emettere le fatture per ogni prestazioni, con l’unica esclusione per l’incasso delle quote associative e salvo il caso in cui non si decina di optare per la dispensa delle operazioni esenti di cui all’art. 36 – bis del D.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la decommercializzazione riguarda anche le Società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società non lucrative. Ciò con riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti dei soci o dei frequentatori degli impianti purché tesserati. Tuttavia, pur considerando corretta tale indicazione circa l’applicabilità della disciplina in commento le SSD sono comunque in possesso della soggettività passiva ai fini Iva, dovrebbero quindi aver fatto richiesta dell’attribuzione del numero di partita Iva. In passato, però, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate non sono state sempre uniformi. Alcune DRE avevano escluso anche per le SSD il possesso della soggettività passiva ai fini Iva. L’art. 90 della L. n. 289/2002 ha concorso ad alimentare questo equivoco. La norma prevede che le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”. Conseguentemente, alcune SSD non hanno mai chiesto l’attribuzione del numero di partita Iva. Le risposte fornite dalle diverse DRE non sono mai state confermate dalla Direzione centrale e numerosi uffici locali hanno iniziato a contestare il comportamento delle predette società. Ora, la nuova norma sembra sanare i comportamenti delle SSD esprimendosi nei seguenti termini: “Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021,n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtu’ di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il problema riguardante il passato è così risolto dal decreto Omnibus. Fino all’entrata in vigore della disposizione che “trasformerà” le operazioni escluse in operazioni esenti le ASD, ma anche le SSD possono considerarsi prive della soggettività passiva ai fini Iva fin quando pongano in essere esclusivamente le prestazioni c.d. decommercializzate.

(*) Fonte Fiscal Focus

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