Patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili – come richiederla

Patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili – come richiederla

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì 20 settembre il decreto del ministero del Lavoro (n. 132 del 2024) che stabilisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri.

A decorrere dal 1.10.2024, sono tenuti al possesso di una specifica patente dotata di crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 27 del DLgs. 81/2008, così come riformulato dall’art. 29 co. 19 del DL 19/2024).

Sul punto, si precisa che per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008).

Sono esentati dal predetto obbligo:

  • le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100 co. 4 del DLgs. 31.3.2023 n. 36 (c.d. “codice dei contratti pubblici”).
  • coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale come architetti, ingegneri, impegnati nel cantiere come direttori dei lavori o come coordinatori della sicurezza.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del DL 36/2022.

Come richiedere la “patente a punti”

A breve distanza dall’emanazione del Decreto sulla Patente a Punti (DM 132/2024) l’Ispettorato nazionale del lavoro, INL pubblica una Circolare esplicativa n.4/2024 che  chiarisce su alcuni aspetti legati al rilascio e alla gestione della patente.

L’Ispettorato conferma che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v. e sarà rilasciata in formato digitale attraverso SPID personale o CIE. A breve una prossima Nota tecnica riporterà le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta.

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC,all’indirizzo 

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it 

secondo un Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da presentare reperibile qui.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ attraverso SPID personale o CIE.

Requisiti

Il rilascio della patente – in formato digitale – è effettuato dal competente Ispettorato territoriale del Lavoro una volta accertato il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente (art. 27 co. 1 del DLgs. 81/2008):

  • iscrizione alla Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del DLgs. 81/2008;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal DLgs. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Punti in dotazione

La patente in questione è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti (art. 27 co. 3 del DLgs. 81/2008).
Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti (art. 27 co. 8 del DLgs. 81/2008).

Decurtazione dei punti

I punti accreditati possono essere decurtati in seguito alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo, così come di seguito indicati (art. 27 co. 4 del DLgs. 81/2008).

Qualora dagli infortuni derivi la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, il competente Ispettorato territoriale del Lavoro può sospendere (seguendo appositi criteri, procedure e termini definiti dall’Ispettorato nazionale del Lavoro), in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi (art. 27 co. 5 del DLgs. 81/2008).
Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi dovrà darne notizia, entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche al competente ITL, il quale procederà alla decurtazione dei crediti entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 27 co. 5 del DLgs. 81/2008).

Recupero dei crediti

È possibile reintegrare i punti decurtati a seguito della frequenza dei corsi indicati all’art. 37 co. 7 del DLgs. 81/2008, finalizzati a fornire al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 27 co. 7 del DLgs. 81/2008).
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla sede dell’Ispettorato nazionale del Lavoro competente per territorio.
In ogni caso, i crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica dei provvedimenti di decurtazione dei crediti o di sospensione della patente, previa trasmissione al competente ITL di copia dell’attestato di frequenza di uno dei citati corsi, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di decurtazione o sospensione della patente.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del DLgs. 81/2008, idonei ad escludere l’applicazione del regime di responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati.
In pratica, tali modelli devono essere idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al DLgs. 231/2001 e devono essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza sul lavoro.

Regime sanzionatorio

L’attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti (fatta salva l’ipotesi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto) comporta :

  • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida ex art. 301-bis del DLgs. 81/2008;
  • l’esclusione per un periodo di 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici di cui al DLgs. 36/2023.

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