Gli omaggi dei professionisti sono spese di rappresentanza
Le modifiche proposte alla disciplina del reddito di lavoro autonomo da parte dello schema di DLgs. di riforma di IRPEF e IRES non impattano sul trattamento delle spese di rappresentanza e degli omaggi.
Ugualmente, i nuovi obblighi di tracciabilità che il Ddl. di bilancio 2025 intende introdurre riguardo agli oneri in esame (peraltro dal 2025) dovrebbero riguardare solo i titolari di reddito d’impresa.
Pertanto, per gli esercenti arti e professioni la disciplina applicabile al 2024 (con effetto sul modello REDDITI 2025) risulta invariata rispetto agli scorsi anni.
Così, i professionisti che acquistano beni per consegnarli a titolo di omaggio devono distinguere il relativo trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti/collaboratori.
In merito agli omaggi che il professionista dona ai propri clienti, si rileva che l’art. 54 comma 5 del TUIR include il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela tra le spese di rappresentanza, deducibili dal reddito nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Stando a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009 (§ 1), la nozione di spese di rappresentanza, anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, va mutuata dal DM 19 novembre 2008; di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.
Occorre peraltro evidenziare che, a differenza di quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene fatto alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Pertanto, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio nel limite dell’1% dei compensi.
A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista nel periodo d’imposta 2024 sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 euro per beni di costo inferiore a 50 euro.
Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
– le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, rientrano tra quelle deducibili nel limite del plafond delle spese di rappresentanza;
– le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (pari all’1% di 200.000);
– l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.
Con riferimento agli omaggi ai dipendenti, per i professionisti il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR.
Al riguardo, si ritiene che le relative spese siano integralmente deducibili a norma dell’art. 54 comma 1 del TUIR. Tale previsione, infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2024 a 1.000 euro o a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico. Vale, quindi, quanto esposto con riferimento al reddito d’impresa.
Anche ai fini IRAP è previsto un trattamento differenziato a seconda che lo studio associato o l’associazione professionale attribuisca gli omaggi a clienti o a collaboratori.
Qualora gli omaggi siano destinati a clienti, valgono le stesse regole previste ai fini dell’imposizione diretta, posto che, ai fini IRAP, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8 del DLgs. 446/97).
Nel caso in cui i destinatari siano, invece, dipendenti/collaboratori, la riconduzione degli oneri per l’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti/collaboratori tra le spese per prestazioni di lavoro (e non tra quelle di rappresentanza) dovrebbe escluderne la deducibilità ai fini IRAP, salvo che essi, in alternativa:
– risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
– siano afferenti a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato o addetti alla ricerca e sviluppo).
(*) Fonte Eutekne