Ultima chance per la Rottamazione-quater

Ultima chance per la Rottamazione-quater

Riammissione alla definizione solo per i decaduti al 31 dicembre 2024. Istanza entro il 30 aprile 2025. Naufragato il tentativo di introduzione di una nuova versione di definizione agevolata.(*)

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 202 del 2024) è stato approvato l’emendamento finalizzato alla riammissione alla definizione agevolata dei soggetti che sono decaduti dalla Rottamazione-quater. Per ora, invece, è naufragato il tentativo di introduzione di una nuova versione di definizione agevolata, la quinta della specie, per la definizione dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

I soggetti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano essere decaduti dalla Rottamazione-quater per il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, potranno essere riammessi agli effetti della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197 del 2022. A tal fine sarà necessario presentare, secondo le modalità telematiche che verranno pubblicate sul sito dell’Agenzia entrate – riscossione, una nuova istanza di definizione entro il 30 aprile 2025. Entro la stessa data la predetta dichiarazione potrà essere integrata.

Non si tratta, come accaduto più volte in passato per questa ed altre versioni della rottamazione, di una rimessione in termini. La procedura in commento costituisce, piuttosto, una mini-rottamazione accessibile ai soli soggetti che abbiano già aderito alla Rottamazione-quater, ma ne siano decaduti a causa del mancato o ritardato pagamento di una o più rate in scadenza dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2024 (se la decadenza viene a verificarsi a causa del mancato o ritardato pagamento della rata in scadenza il prossimo 28 febbraio 2025 non sarà possibile accedere alla riammissione). La nuova istanza, che determina sostanzialmente i medesimi effetti di quella originaria, potrà essere presentata limitatamente ai carichi già ricompresi nella prima istanza di definizione agevolata presentata entro il 30 giugno 2023.

Le somme residue, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potranno essere versate, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. A seguito della riammissione entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia entrate – riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e le relative scadenze.

La presentazione della nuova istanza sospende, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, le procedure esecutive che siano state avviate successivamente alla decadenza della Rottamazione-quater, nonché impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi ed ipoteche e l’avvio di nuove procedure esecutive. Inoltre, per i carichi ivi inclusi, il debitore non è più considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e sarà in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La riammissione alla definizione, inoltre, costituisce l’occasione unica per rateizzare nuovamente i carichi che, prima della definizione agevolata, erano ricompresi in precedenti piani di rateazione decaduti ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non più rateizzabili (richieste di rateazione presentate dal 16 luglio 2022) ovvero nuovamente dilazionabili (richieste di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022), ma a condizione che alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione siano state regolarizzate le rate nel frattempo scadute. Da questo punto di vista la riammissione alla definizione agevolata permette di bloccare nuovamente la naturale evoluzione delle attività esecutiva.
La procedura in commento interesserà tutti i contribuenti che abbiano aderito alla Rottamazione-quater. A differenza di quanto fu previsto dall’articolo 1, comma 234, della Legge n. 197 del 2022, non richiamato ai fini della riammissione, non è prevista la messa a disposizione di un’area riservata nella quale individuare i carichi definibili. La verifica delle condizioni, pertanto, è tutta a cura del contribuente.

Sul punto, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nell’incontro con la stampa specializzata dello scorso 5 febbraio 2025, sia in caso di mera rateazione che di rottamazione, in caso di intervenuta decadenza del piano di versamento l’Agenzia delle entrate – riscossione non notifica alcun provvedimento amministrativo, semplicemente perché non espressamente previsto per Legge.

(*) Fonte Fiscal Focus

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