Incentivo assunzione under 35

Incentivo assunzione under 35

I datori di lavoro che assumono dall’1.9.2024 al 31.12.2025 giovani under 35 con contratto stabile possono beneficiare di un esonero contributivo totale per la durata di 2 anni, la cui misura massima varia in funzione del luogo dove si trova ubicata la sede di lavoro o l’unità produttiva (art. 22 del DL 7.5.2024 n. 60, conv. L. 4.7.2024 n. 95).
La Commissione europea ha autorizzato l’incentivo (comunicato Min. Lavoro 31.1.2025).
L’operatività è subordinata quindi all’emanazione di un decreto interministeriale e delle successive istruzioni da parte dell’INPS (vedi l’articolo  “Criticità sull’ambito temporale del bonus giovani under 35

Datori di lavoro

L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati.

Requisiti dei lavoratori

Alla data dell’assunzione incentivata, i lavoratori non devono:

  • aver compiuto il 35° anno di età;
  • essere mai stati occupati a tempo indeterminato.

L’incentivo può trovare applicazione anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento.

Tipologia contrattuale

L’incentivo spetta in caso di:

  • assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
  • o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’incentivo:

  • non si applica in caso di assunzione di personale dirigenziale, nonché ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’assunzione deve essere effettuata nel periodo compreso tra l’1.9.2024 e il 31.12.2025.

Misura e durata del beneficio

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL, e può essere fruito – fermo restando i limiti di spesa – nel limite massimo di importo pari a:

  • 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
  • 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

La durata massima dell’agevolazione è di 24 mesi.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e pertanto l’esonero non avrà effetti negativi sulla futura pensione del lavoratore.

Compatibilità e cumulabilità

L’incentivo:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

L’incentivo non è cumulabile con l’incentivo assunzione di lavoratori in NASpI (documento CNDCEC 12.12.2024).

Condizioni

Il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione e nella medesima unità produttiva, non deve aver proceduto a:

  • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • o licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223

L’incentivo verrà revocato e recuperato in caso di licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l’esonero, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di un datore di lavoro diverso.
Restano fermi i principi ex art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150.

Limiti di spesa

I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa fissati dalla norma. L’INPS, che provvede al monitoraggio, non accoglierà alcuna ulteriore domanda di accesso al beneficio qualora dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa.

Acconti di imposta

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

(*) Fonte Eutekene

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