Forfettari, problemi nella Dichiarazione dei redditi per rimborsi spese e bolli

Forfettari, problemi nella Dichiarazione dei redditi per rimborsi spese e bolli

La gestione fiscale dei soggetti in regime forfettario sta diventando più complessa. Rimangono infatti diverse incertezze riguardo alla tassazione dei rimborsi spese e al trattamento dei bolli applicati sulle fatture, rendendo il quadro normativo meno trasparente e le imposte dovute di difficile quantificazione.

Infatti, l’eliminazione dell’obbligo di rilascio delle CU relativa ai compensi corrisposti ai soggetti forfettari certamente semplifica il compito dei sostituti d’imposta, che non sono più tenuti a certificare i redditi corrisposti ai forfettari, ma al contempo tale modifica va nella direzione opposta rispetto alla possibilità di predisporre una dichiarazione precompilata per tali soggetti, in quanto per i contribuenti in regime forfettario la compilazione automatica del quadro LM sarebbe stata possibile proprio grazie alle certificazioni uniche, a meno che i ricavi o compensi non derivino da soggetti non qualificati come sostituti d’imposta.

Incertezze sulla tassazione dei rimborsi spese

L’articolo 54 comma 2 lettera b) del Tuir, così come modificato dall’articolo 5 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.192/2024, stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Tali spese, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 54-ter del Tuir, non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, ad eccezione di quelle non rimborsate da parte del committente in alcuni casi specifici.

Sebbene questo principio sembri applicabile anche ai contribuenti forfettari, la norma riguarda esclusivamente l’articolo 54 del TUIR e non ha modificato la disciplina prevista dalla legge n. 190/2014, che regola il regime in commento. Di conseguenza, non vi è ancora certezza sul fatto che questa novità, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, si estenda anche ai forfettari.

Il bollo addebitato in fattura è ricavo

Secondo l’Agenzia delle Entrate, i bolli applicati sulle fatture contribuiscono alla determinazione del reddito dei forfettari. Questa posizione è stata espressa nella risposta all’interpello n. 428 del 12 agosto 2022, in cui l’Amministrazione ha chiarito che l’importo del bollo addebitato dal professionista in fattura al cliente, assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Nonostante questa sia un’interpretazione dell’AdE e non una norma vincolante, la maggior parte dei contribuenti ha scelto di conformarsi, evitando il rischio di contenziosi. Tuttavia, questa impostazione potrebbe rivelarsi penalizzante nel caso in cui l’importo cumulativo dei bolli faccia superare i limiti di accesso o permanenza nel regime forfettario, con il conseguente obbligo di passare a un regime fiscale ordinario.

(*) Fonte Fiscal Focus

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