Stralcio del saldo 2019 non imponibile ai fini IRAP
Lo “stralcio del saldo IRAP 2019” determina l’emergere di una sopravvenienza attiva che si ritiene sia non imponibile anche ai fini IRAP, oltre che IRES, per il c.d. principio di correlazione “inversa”.
Fonte Eutekne.
Le imprese che, avvalendosi dell’esclusione dei versamenti IRAP disposta dall’art. 24 del DL 34/2020, hanno contabilizzato nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 il relativo saldo, per quanto non dovuto, devono stornare il corrispondente debito. È il caso, ad esempio, dei soggetti che hanno approvato il bilancio relativo all’esercizio 2019 entro il termine di 120 giorni dalla chiusura del medesimo (vale a dire, entro il 29 aprile 2020), essendo il DL 34/2020 – entrato in vigore il 19 maggio 2020 – non ancora stato emanato alla data di approvazione del bilancio stesso.
In ogni caso, lo “stralcio” determina l’emergere di una sopravvenienza attiva da rilevare nella voce A.5 del Conto economico 2020.
Si ritiene che tale provento sia non imponibile anche ai fini IRAP, oltre che IRES.
Pur in assenza di un’esplicita disposizione, depone a favore di tale conclusione il c.d. principio di correlazione “inversa”.
Si ricorda che l’art. 5 comma 4 del DLgs. 446/97 enuncia il c.d. principio di correlazione, in base al quale concorrono alla formazione della base imponibile IRAP anche i proventi e gli oneri classificabili in voci diverse da quelle rilevanti ai fini del tributo regionale, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi.
In seguito alla soppressione, dal 2016, dell’area E del Conto economico, tale principio, per quanto ancora vigente, appare sostanzialmente privo di effetti pratici (circ. Assonime n. 14/2017, § 4).
Parrebbe invece possibile applicare il principio di correlazione “inversa”, in base al quale sono esclusi da IRAP i componenti reddituali classificati nelle voci A.5 o B.14, correlati a voci del Conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile. Così si esprimeva l’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 446/97 nella versione in vigore prima delle modifiche apportate dai DLgs. 176/99 e 506/99.
In senso conforme all’applicabilità della c.d. correlazione inversa anche nel vigente contesto normativo, si vedano la Relazione ministeriale al DLgs. 176/99 (nella quale si legge che il criterio di correlazione originario, “ancorché non espressamente esplicitato dal legislatore, è tuttavia insito nel sistema dell’IRAP”), la C.M. n. 148/2000 (§ 2.1.1) e la circ. Assonime n. 52/99.
Nello stesso senso, si esprimono anche le istruzioni alla dichiarazione IRAP, secondo le quali non sono imponibili le sopravvenienze attive derivanti dall’esubero di fondi rischi e oneri non dedotti (rilevate nella voce A.5 del Conto economico).
In questo modo, appare possibile sostenere che la sopravvenienza attiva, derivando dalla riduzione del debito IRAP 2019 (imposta ovviamente non dedotta dal valore della produzione netta), sarebbe correlata a un componente reddituale irrilevante ai fini della medesima IRAP e, pertanto, non concorrerebbe alla determinazione della relativa base imponibile, nonostante la sua contabilizzazione in A.5.