Professionisti senza Albo e i loro contributi previdenziali. Legge n.4/2013
La Legge n. 4/2013 regolamenta i professionisti senza Albo o Ordine professionale. La disciplina per questi professionisti prevede l’applicazione in fattura della dizione: “professionista ai sensi della Legge n. 4/2013”
Regolamentazione e fatturazione
Nel mondo di oggi tantissimi professionisti, soprattutto nel mondo del web operano senza appartenere ad un Albo o ordine professionale.
Queste professioni, in gergo “non professioni non regolamentate“, non sono mai state oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento.
A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei professionisti senza ordine è la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013).
Rientrano nella disciplina dei professionisti senza Albo tutte le professioni non ordinistiche. Come ad esempio:
Amministratori di condominio, fisioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti, psicomotricisti, massofisioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d’interni, fotografi professionisti, disegnatori grafici, etc
Non è sicuramente un elenco esaustivo, ma tieni presente che si tratta di tutte quelle attività professionali non regolamentate da Ordini professionali.
Sono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della Legge tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale. Come ad esempio, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri.
Costoro possono continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla Legge n. 4/2013. Questo anche per le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell’esercizio delle attività a loro riservate dalla legge.
In questo contributo voglio andare ad analizzare le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite in fattura per le professioni non regolamentate.
Vediamo, quindi, quali sono le indicazioni obbligatorie da inserie in fattura per tutti i professionisti senza Albo professionale.
Ambito di applicazione
La Legge n. 4/2013 si propone, di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti, che non sono inquadrati in Albi, ordini o collegi.
Professionisti che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico. Prestazioni consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Al fine di garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la normativa si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite
Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”.
Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (si tratta di circa 200 attività, esercitate da più di tre milioni di persone). Alcune di queste attività sono tradizionali (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari). Altre, invece, sono di più recente formazione (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatori, pedagogisti, guide turistiche).
Come detto, sono escluse sia le professioni già regolamentatead un Ordine o Collegio professionale (architetti, ingegneri, avvocati, medici, giornalisti, notai e via dicendo). Allo stesso tempo sono escluse anche tutte le attività artigianali, disciplinate da specifiche normative.
La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività commerciali e di pubblico esercizio. Questo perché si tratta di attività disciplinate da specifiche normative.
Per chiarire quali siano le categorie professionali interessate si attende la pubblicazione dell’elenco delle associazioni professionali sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.
Obblighi in materia di previdenza
I professionisti non iscritti agli ordini sono considerati liberi professionisti senza cassa, in quanto privi di una gestione previdenziale di categoria.
Sono comunque obbligati al versamento della contribuzione previdenziale sulla base del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo ed all’iscrizione presso una particolare gestione previdenziale, amministrata dall’Inps: si tratta della gestione separata.
Presso la gestione separata non si è obbligati a versare un contributo minimo, ma si paga in base al reddito. L’aliquota contributiva, cioè la percentuale da versare a titolo di contribuzione, è pari attualmente al 25,72 % per la generalità dei professionisti, mentre è pari al 24% per i professionisti pensionati o iscritti anche presso altre gestioni di previdenza obbligatoria.
Pur non applicando un minimale obbligatorio, presso la gestione Separata un minimale di reddito sussiste, ma è valido solo ai fini dell’accredito dei contributi per il diritto a pensione: questo minimale, nel 2021, è pari a 15.953 euro.
In parole semplici, se il professionista non raggiunge un reddito almeno pari a 15.953 euro nell’arco del 2021, non gli è accreditato l’intero anno per il diritto al trattamento pensionistico, ma gli accrediti sono conteggiati in base al reddito effettivo ed ai relativi contributi versati, anche qualora l’attività sia stata svolta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.
I professionisti senza cassa che pagano l’aliquota piena del 25,72% alla gestione Separata possono ottenere le seguenti prestazioni previdenziali:
- pensioni anticipate, di vecchiaia, di inabilità e invalidità;
- pensioni ai superstiti;
- indennità di malattia e ricovero, di maternità e per congedo parentale;
- assegno al nucleo familiare.
Non ottengono, invece, l’indennità di disoccupazione Dis-coll, che spetta solo ai collaboratori e ad alcune categorie di parasubordinati, come dottorandi-ricercatori.
Per scaricare la lista di codici ATECO iscrivibili alla gestione separata dell’INPS cliccare sul bottone sottostante.
Associazioni tra professionisti senza Albo
I professionisti possono:
“costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza“
La legge n. 4/2013 non impone niente ai professionisti, a partire dall‘iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini).
Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, su questo aspetto.
Non esiste, quindi, l’obbligo di essere iscritti ad una associazione.
Tuttavia, chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l’obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie.
Le associazioni assicurano la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
- Atto costitutivo e statuto;
- Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
- Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- Struttura organizzativa dell’associazione;
- Requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione. Titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare;
- Assenza di scopo di lucro.
Adempimenti in fattura
Nello specifico la Legge n. 4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, ovvero della propria associazione.
In particolare secondo il dettato dell’articolo 1, comma 3:
“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”
Il primo dovere dei professionisti senza ordine, ai sensi della Legge n. 4/2013, è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione:
Si sottolinea, inoltre, che la legge in commento prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in formasocietaria, cooperativa o come lavoro dipendente.
L’obbligo di cui al citato articolo 1, comma 3, permane in ognuno di questi casi. Ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.
Tuttavia non è ancora chiarito chi nel caso di associazioni o società dovrà porre in essere l’adempimento. Cioè se esso debba essere demandato al singolo professionista o per suo conto, quando esistente, alla associazione, società o cooperativa.
Sanzioni
Qualora l’indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile. Questo è quanto prevede il Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005.
Il professionista è, infatti, “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore.
In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da €. 5.000 a €. 500.000, secondo la gravità e la durata della violazione.
Sei un professionista che opera in una professione non regolamentata e stai cercando un commercialista che possa seguirti nella tua attività professionale, non esitare a contattarmi. Sarò al tuo fianco per tutti gli adempimenti contabili e fiscali.