Estese le cause di esclusione dagli ISA

Estese le cause di esclusione dagli ISA

Giornate di chiusura, contrazione di ricavi e aumento del magazzino tra le variabili considerate nella revisione congiunturale degli indicatori elementari. Fonte Eutekne.

In attuazione dell’art. 148 del DL 34/2020, gli interventi sugli ISA per tener conto delle conseguenze della pandemia riguardano, da un lato, l’implementazione delle cause di  esclusione e, dall’altro, l’introduzione di correttivi congiunturali.

Per quanto concerne le cause di esclusione, con il DM 2 febbraio 2021 è stato disposto che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applichino nei confronti dei soggetti che:

  • hanno subito una diminuzione dei  ricavi (ex art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) ovvero dei compensi (ex art. 54 comma 1 del TUIR) di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI 2021);
  • hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (codice di esclusione n. 16 nei modelli REDDITI 2021);
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella allegata al decreto, riconducibili ai settori del commercio al dettaglio, della ristorazione, del settore sportivo, dei servizi alla persona, del settore dello spettacolo e ricreativo.

Ai codici ATECO riconducibili alle predette attività ne sono stati  aggiunti altri dal DM 30 aprile 2021 relativi, ad esempio, ai settori della produzione e del commercio all’ingrosso di alcuni prodotti alimentari, della produzione e del commercio di abbigliamento, del trasporto, delle agenzie di viaggio e tour operator (si veda l’Allegato n. 12 del citato decreto). L’intervento era stato anticipato nel corso della riunione della Commissione degli Esperti tenutasi nello scorso mese di aprile e si basa sull’analisi della contrazione delle operazioni attive 2020 rispetto a quelle dell’anno precedente, rilevata in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA e della fatturazione elettronica.

Nel complesso i codici esclusi dall’applicazione degli ISA per il 2020 sono 167. Il relativo elenco è riportato nella Tabella n. 2 allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA e il codice di esclusione da riportare nei modelli REDDITI 2021 è 17.

Ricorrendo tali cause di esclusione, permane comunque l’obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI, sebbene i risultati conseguiti non rilevino ai fini della formazione delle liste selettive ai fini dei controlli fiscali. Allo stesso modo, l’operatività di una causa di esclusione preclude l’accesso al regime premiale ISA, da ultimo definito dal provv. n. 103206/2021.

Merita segnalare che le istruzioni dei modelli REDDITI 2021 riportano con codice 18 l’ulteriore causa di esclusione “Altro”. Allo stato non è chiaro quali fattispecie possano essere interessate posto che i modelli REDDITI rinviano alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA che non risultano sul punto ancora aggiornate.

La seconda tipologia di interventi, che interessa soprattutto i soggetti che dovranno effettivamente applicare gli ISA, riguarda i correttivi congiunturali agli indicatori elementari, tanto di affidabilità quanto di anomalia, previsti dall’Allegato n. 5 del DM 30 aprile 2021.

Correttivi agli indicatori elementari di affidabilità e anomalia

A livello generale, l’elaborazione dei correttivi considera:

  • l’impatto sui fattori produttivi delle giornate di chiusura differenziate per ciascun codice ATECO, in base alle disposizioni dei DPCM del 2020;
  • la diminuzione dei ricavi e dei compensi dichiarati dal singolo contribuente rispetto al periodo d’imposta precedente, che determina una riduzione proporzionale del coefficiente individuale utilizzato nella stima;
  • la contrazione della produttività del settore economico di appartenenza.

Rispetto al fattore lavoro, nella fase di applicazione degli ISA il numero degli addetti è stato ridotto intervenendo sul numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa o nello studio, sul numero di amministratori non soci e sul titolare, rivalutandoli sulla base dei giorni di chiusura al fine di considerare il relativo mancato impiego.

Uno specifico intervento riguarda anche l’indicatore “Durata delle scorte”: per tener conto del possibile aumento del magazzino dovuto alla contrazione delle vendite, il valore delle rimanenze utilizzate nel calcolo dell’indicatore è stato proporzionalmente ridotto sulla base alla riduzione dei ricavi.

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