Superbonus 110%: l’agevolazione si applica anche alle spese per
il cd. “studio di fattibilità”

Superbonus 110%: l’agevolazione si applica anche alle spese peril cd. “studio di fattibilità”

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione, originariamente prevista per le spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus). La detrazione, spettante nella misura del 110% delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.

Con riferimento all’applicazione del Superbonus, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E. In particolare, nel paragrafo 5 della citata circolare n. 24/E del 2020 è
stato chiarito che «Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni».

Con il medesimo documento di prassi, inoltre, è stato precisato che «la detrazione spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)».

I documenti di prassi citati nulla dicevano invece in merito alla detraibilità delle spese sostenute dai contribuenti per i cosiddetti studi di fattibilità degli interventi agevolabili.

La risposta a tale interrogativo è stata di recente fornita dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’interpello n. 480/2021.

Nella fattispecie oggetto di interpello la società istante è un’impresa operante nel settore delle
costruzioni che si occuperà di realizzare a 360° gli interventi del Superbonus in qualità di General Contractor.

Nel documento citato, in particolare, l’amministrazione finanziaria, conferma la non detraibilità del compenso spettante al General Contractor che non derivi dal mero ribaltamento dello. spese dallo stesso sostenute per la realizzazione delle opere, ma precisa all’opposto la pacifica detraibilità delle spese per l’esecuzione del sopracitato studio di fattibilità in quanto spesa professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020).

A tale proposito si rileva che la circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus, medesimo trattamento viene riservato al compenso “puro” riconosciuto al GC per il lavoro di coordinamento e gestione dallo stesso svolto.

Tornando alle spese per lo studio di fattibilità, l’Agenzia nell’interpello in commento precisa inoltre che detta spesa, oltre ad essere detraibile, potrà fruire del c.d. sconto in fattura secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione in esame.

Tuttavia, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste. effettivamente a carico del committente beneficiario dell’agevolazione, nel caso gli interventi siano gestiti dal GC ai fini della detraibilità è indispensabile che nel documento emesso dal medesimo per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, sia descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso (cfr. risposta n. 261 del 19 aprile 2021).

Fonte Fiscal Focus.

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