Asseverazione della congruità delle spese a tre vie
Il “decreto Antifrode” ha esteso l’obbligo di attestazione di congruità delle spese anche agli interventi diversi dal Superbonus, quando la fruizione dei corrispondenti bonus edilizi avviene mediante esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Importanti chiarimenti in merito al contenuto di tale asseverazione sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 29 novembre 2021. Invero, nel citato documento di prassi viene precisato che con la predetta attestazione i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, per cui nella medesima i tecnici sono chiamati ad attestare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori eseguiti come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti).
In altri termini, l’attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
La formulazione del nuovo comma 1-ter lett. b) dell’art. 121 del D.L. Rilancio in particolare sul punto espressamente statuisce: “I tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”.
Pertanto, ai fini del rilascio dell’attestazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lett. a), dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, ma, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, la congruità delle spese deve essere determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
In applicazione di quanto precede l’attestazione avrà un contenuto diverso a seconda della tipologia di intervento eseguito e per alcuni interventi anche a seconda del momento in cui gli interventi sono iniziati.
Si avrà in particolare un’attestazione a tre vie:
- per gli interventi di efficienza energetica iniziati dal 6 ottobre 2020 l’attestazione di congruità delle spese dovrà fare riferimento ai prezzari regionali predisposti di concerto con le articolazioni territoriali del MIT, in alternativa ai prezziari DEI, oppure, in mancanza di voci pertinenti, ai prezzi determinati in maniera analitica dal tecnico attestatore, il quale può anche avvalersi dei prezzi indicati nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”;
- per gli interventi di efficienza energetica iniziati prima del 6 ottobre 2020 l’attestazione invece dovrà fare riferimento ai prezziari regionali, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA, oppure, in mancanza, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
- per gli interventi diversi da quelli di efficienza energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione di congruità delle spese infine dovrà prendere a riferimento i prezziari regionali, i listini ufficiali o i listini delle locali CCIAA, oppure, in mancanza, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Quanto detto dovrà poi essere aggiornato con quanto disposto dall’emanando decreto del Ministro della Transizione ecologica, cui è demandato dal comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 il compito di stabilire, ai fini delle attestazioni di congruità, i valori massimi “per talune categorie di beni”.
Peraltro, in considerazione del rinvio al citato articolo 119, comma 13-bis, del D.L. Rilancio , l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’art. 119, comma 13, del D.L. Rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus.
Fonte Fiscal Focus
i prezzi devono essere ivati ??? per l’asseverazione
La parcella del professionista è determinata sull’ammontare complessivo della spesa per i lavori di ristrutturazione al netto di Iva e cassa. Saluti.
La parcella è determianta sull’ammontare complessivo della spesa a lordo di Iva e cassa. Saluti
Per l’asseverazione i prezzi sono al netto di Iva, come da prezziario Regionale. Saluti