Bonus facciate: detrazione spettante con pagamenti e interventi avviati entro il 31 dicembre
I condomini possano beneficiare del bonus facciate per interventi di recupero avviati ancorché non terminati (cioè almeno iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti. Fonte Fiscal Focus.
La Direzione Regionale della Campania, con la pubblicazione della risposta all’interpello 914-1430/2021 di qualche giorno fa aveva creato grande apprensione e non trascurabile preoccupazione per tutti i contribuenti che hanno in corso interventi che possono beneficiaria del c.d. bonus facciate ma che non sono in grado di terminare i medesimi entro la prossima scadenza del 31/12/2021.
Nel documento citato la Direzione regionale, infatti, contraddicendo peraltro quanto chiarito dalla Direzione Centrale delle entrate con la circolare n° 16/E/2021 (emanata a chiarimento delle novità introdotte dal nuovo Decreto antifrodi), aveva affermato che il bonus in parola, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dal decreto n. 157/2021, poteva essere fruita solo per le spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2021 e per le quali a tale data fosse intervenuta anche l’ultimazione dei lavori laddove in relazione alle stesse fosse inoltre stata elaborata anche l’asseverazione di congruità delle spese richiesta dal nuovo decreto.
Tale prospettiva tuttavia era palesemente in contrasto con la posizione assunta dall’Agenzia delle entrate e dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I precedenti chiarimenti – In vista dell’imminente scadenza del 31/12 sia il MEF sia l’amministrazione finanziaria erano intervenute più volte in materia di bonus facciate chiarendo che l’opzione per lo sconto in fattura, ex art.121 del D.L. 34/2020, può essere esercitata se non è previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori, in relazione alle spese effettivamente pagate entro il 31 dicembre 2021 anche se gli interventi cui si riferiscono non sono ancora terminati a tale data (cfr. risposta all’interrogazione parlamentare 5-06751 del 20 ottobre 2021, risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021, Risposta la risposta all’interpello n. 903-521/2021 fornita dalla DRE Liguaria).
Ebbene dopo la pubblicazione del decreto n. 157/2021 c.d. decreto antifrodi che ha reso necessari ai fini dell’opzione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 anche in relazione ai bonus minori l’asseverazione della congruità delle spese ed il visto di conformità l’Agenzia delle entrate era nuovamente intervenuta con la circolare n° 16/E, a commento delle novità introdotte dal D.L. 157/2021, per chiarire che l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute, doveva riferirsi però a lavori perlomeno iniziati.
Il passo indietro della DRE Campania – In un quadro normativo che appariva piuttosto limpido era intervenuta però la DRE della Campania la quale in risposta all’ interpello n° 914-1430/2021, aveva radicalmente ribaltato le indicazioni fornite dal Mef e dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate, laddove aveva precisato che, il bonus spetta per le spese effettivamente sostenute al 31 dicembre 2021, solo se i lavori sono terminati a tale data ed a condizione che per quest’ultimi il tecnico ha rilasciato l’asseverazione sulla congruità delle spese.
Era evidente lo stato di caos che una tale posizione aveva generato a pochi giorni dalla scadenza del 31/12 in quanto molti contribuenti avrebbero definitivamente compromesso la possibilità di beneficiare della detrazione stante l’esiguo lasso di tempo che rimaneva agli stessi per completare gli interventi.
A mettere a posto le cose ci ha pensato la stessa DRE Campania che tornando sui suoi passi ha rettificato il tiro emendando e sostituendo la risposta ad interpello fornita in precedenza.
Nel nuovo testo della risposta infatti è ora dato leggere: “la scrivente è dell’avviso che i condomini possano beneficiare del c.d.bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè almeno iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.”
Tale interpretazione ora appare in linea con quanto precisato con la citata circolaren.16, § 1.2.2, che così recita: “Va, infine, chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavorio di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.