Utile anche per i lavori in corso il bonus rimozione barriere architettoniche al 75%
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ulteriore plafond di spese agevolabili. Fonte Eutekne.
L’introduzione del nuovo “bonus rimozione barriere architettoniche”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, rende opportuno fare il punto sulle possibilità di ottimizzazione fiscale anche con riferimento a operazioni immobiliari che possono essere già in corso.
La nuova detrazione IRPEF/IRES si applica alle “spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”, per la realizzazione “in edifici già esistenti” di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche che “rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.
La detrazione compete nella misura del 75% su un ammontare massimo di spese agevolate pari a:
- 50.000 euro, se gli interventi sono relativi a edifici unifamiliari o a unità immobiliari “funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno” site in edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se gli interventi sono relativi a parti comuni di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se gli interventi sono relativi a parti comuni di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Il riferimento a “edifici unifamiliari” e “plurifamiliari” sembrerebbe aprire la strada ad una interpretazione “fac-simile” di quella adottata dall’Agenzia delle Entrate con riguardo agli interventi “trainanti” superbonus di efficienza energetica, di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, volta quindi a consentire l’applicazione dell’agevolazione solo sugli interventi che hanno per oggetto edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, con possibilità invece di fruizione della stessa solo da parte dei possessori di unità immobiliari a destinazione residenziale, nel caso di interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione non residenziale.
Il riferimento a “edifici già esistenti” non dovrebbe invece precludere la possibilità di beneficiare della detrazione per quegli interventi agevolati che si inseriscono in un contesto di demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente, purché ovviamente l’intervento di demolizione e ricostruzione possa inquadrarsi dal punto di vista urbanistico tra quelli di ristrutturazione edilizia ex lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 e non tra quelli di nuova costruzione ex lett. e).
Su entrambi questi aspetti sarà comunque utile un riscontro espresso da parte dell’Agenzia delle Entrate, onde fugare ogni residuo dubbio e consentire di operare in un quadro di certezza applicativa.
Il “bonus rimozione barriere architettoniche 75%” può poi essere fruito anche mediante l’esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, utilizzando sul modello di Comunicazione dell’opzione il nuovo codice intervento “32”.
Se il ristretto orizzonte temporale dell’agevolazione (limitato al solo 2022, salvo future proroghe) non offre certezze per le operazioni immobiliari delle imprese di costruzione che sono ancora in fase di progettazione iniziale, per quelle che sono già in fase di esecuzione può costituire una novità estremamente interessante (è del resto irrilevante che i lavori possano essere stati avviati anche prima del 1° gennaio 2022).
Si pensi, in particolare, a tutte quelle operazioni di ristrutturazione edilizia, anche “pesante”, portate avanti su immobili di proprietà da imprese di costruzione, ristrutturazione e rivendita immobiliare (che, in quanto tali, non possono beneficiare del superbonus), relativamente alle quali si è considerato di poter beneficiare del sismabonus 70-75-80-85% sulle spese per interventi di riduzione del rischio sismico (oppure di far beneficiare del sismabonus gli acquirenti delle unità immobiliari, mediante la scelta per il sismabonus acquisti) e/o dell’ecobonus 50-65-70-75% sulle spese per interventi di efficienza energetica.
In questo tipo di operazioni, la puntuale individuazione (e distinta contabilizzazione) delle spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche diviene a dir poco opportuna, laddove vi sia la possibilità di collocare temporalmente il loro sostenimento tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Nel caso, ad esempio, di un edificio composto da 8 unità immobiliari, si apre infatti uno scenario di ulteriori 320.000 euro di spese potenzialmente agevolabili (che non erodono minimamente i plafond di spese agevolabili con il sismabonus e con l’ecobonus) e 240.000 euro di bonus fruibile in aggiunta a quelli già pianificati.
A tale proposito, giova ricordare che, quando il committente degli interventi è un condominio o una persona fisica, il momento di sostenimento della spesa coincide con quello del suo pagamento mediante bonifico parlante; quando il committente degli interventi è una impresa, il momento di sostenimento della spesa coincide con quello dell’ultimazione dei lavori, oppure con la data cui si riferisce il SAL liquidato dall’appaltatore e accettato in via definitiva dal committente.