Bonus pubblicità: al via con la prenotazione per il 2022. Prenotazione proroga all’8 aprile 2022

Bonus pubblicità: al via con la prenotazione per il 2022. Prenotazione proroga all’8 aprile 2022

Bonus nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati per l’anno 2022 e 2021; nessun presupposto di incremento minimo dell’1%. Fonte Fiscal Focus.

Dall’1 al 31 marzo 2022 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2022, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

Considerate le difficoltà tecniche che hanno interessato la piattaforma informatica per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2022, nel pomeriggio di ieri il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha adottato un Provvedimento che proroga il termine ultimo di presentazione delle suddette comunicazioni da ieri, 31 marzo, al giorno 8 aprile 2022.

Il credito d’imposta – La disciplina del credito d’imposta, di cui all’articolo 57 bis del DL n. 50/2017, è stata nel corso del tempo modificata; in ultimo, l’articolo 67, commi 10,12 e 13 del DL Sostegni bis n. 73/2021 ha previsto che il bonus sia concesso per il biennio 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Per l’anno 2022, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Soggetti beneficiari – Possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati – Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in seguito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario. Per confermare la prenotazione effettuata, tali soggetti dal 1° al 31 gennaio 2023, dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, che attesta l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse.

Successivamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive verrà stilato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione e il credito d’imposta effettivamente spettante, che sarà utilizzabile in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, mediante modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6900” istituito con Risoluzione n. 41/2019.

La compilazione della domanda – Nel riquadro dati degli investimenti e del credito richiesto per gli anni 2021 e 2022 andranno compilati i campi seguenti:

  • in colonna 2 l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulla stampa;
  • in colonna 6, l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento dell’agevolazione sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;
  • in colonna 7, l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Le colonne 5, 9 e 10 sono compilate automaticamente dall’applicazione web.

Dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro – Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
  • di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Per chi fosse interessato si prega di contattare lo studio. 

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