Applicazione dell’IVA al 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia*
Il regime agevolato per i lavori di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999, prevede l’applicazione dell’IVA al 10 per cento, in luogo di quella ordinaria al 22 per cento, alle prestazioni aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lett. a), b), c) e d), della Legge n. 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Nello specifico, detti interventi riguardano:
a) la manutenzione ordinaria, ossia opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) la manutenzione straordinaria, caratterizzata da opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) il restauro ed il risanamento conservativo, rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) la ristrutturazione edilizia, per la trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
L’aliquota IVA agevolata si applica alle prestazioni di servizi resi dall’impresa esecutrice dei lavori e, solo in alcuni casi, anche alle cessioni di beni. Nel dettaglio, è possibile applicare l’IVA ridotta solo ai beni ceduti nell’ambito di un contratto di appalto e, in tal caso, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’imposta al 10 per cento si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Pertanto, l’aliquota ridotta è applicabile solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. In sede di emissione della fattura, inoltre, l’impresa esecutrice dei lavori deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Per quanto riguarda l’individuazione dei “beni significativi” occorre far riferimento al Decreto 29 dicembre 1999, il quale elenca espressamente: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari, rubinetteria da bagni e impianti di sicurezza.
Non è possibile applicare l’IVA ridotta:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’applicazione dell’IVA al 10 per cento è prevista per le prestazioni di servizi eseguite per la realizzazione dell’intervento, nonché per l’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione dei predetti interventi.
Con riguardo ai beni finiti, pur non essendoci un’elencazione specifica degli stessi, ai fini dell’individuazione occorre tener presente che, sono considerati tali, quei beni che, incorporati nella costruzione, conservano la loro individualità (porte, sanitari). Come precisato nella Risoluzione ministeriale n. 22/1998, il bene finito è tale se, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni.
Da ultimo, si precisa che, nel caso di recupero edilizio, l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
* Fonte Fiscal Focus