A fine anno stop al credito d’imposta per i beni ordinari
A fine anno, salvo proroghe, cesseranno gli effetti della misura agevolativa sotto forma di credito di imposta prevista dalla L. 178/2020 in riferimento ai beni ordinari, sia materiali che immateriali.
Questa agevolazione, è bene ricordarlo, è l’unica che può essere fruita dai professionisti, i quali, infatti, sono esclusi dal bonus maturabile in corrispondenza di investimenti in beni 4.0.
Per fruire del credito di imposta è, pertanto, necessario effettuare gli investimenti entro il prossimo 31 dicembre.
Il momento di effettuazione degli investimenti dev’essere individuato secondo le regole dell’articolo 109 del TUIR:
- in caso di beni mobili rileva la data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale; eventuali clausole di riserva della proprietà sono irrilevanti;
- qualora l’investimento sia effettuato mediante la stipula di un contratto di leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore; qualora sia contrattualmente prevista la clausola di prova a favore di quest’ultimo, assume rilevanza la dichiarazione con la quale il locatario attesta positivamente l’avvenuto collaudo;
- per i beni realizzati mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di SAL, alla data in cui l’opera o porzione di essa risulti verificata e accettata dal committente.
Il contribuente, inoltre, ha la possibilità di effettuare gli investimenti entro il cd. termine lungo, beneficiando in tal modo del credito di imposta a condizione che il momento di effettuazione dell’investimento si concretizzi entro il 30 giugno 2023 e che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine relativo all’acquisto del bene oggetto dell’agevolazione sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
La previsione dell’effettuazione dell’investimento nel termine lungo ha valenza anche per gli investimenti realizzati mediante contratti di leasing, di appalto, ovvero costruiti in economia.
Le condizioni da soddisfare in tali ipotesi sono di seguito rappresentate.
Contratti di leasing – La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, emessa congiuntamente dall’Agenzia delle Entrate e dal MISE in riferimento alla maggior deduzione di costi per ammortamento (super ed iper), richiamata e dichiarata valida ai fini della disciplina del bonus
investimenti dalla Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, chiarisce come perfezionare un investimento in leasing nei tempi del cd. termine lungo.
Per fruire del bonus investimenti in scadenza, entro il 31 dicembre 2022 deve essere:
- sottoscritto da entrambe le parti il contratto, e
- versato da parte del locatario finanziario un maxi canone almeno pari al 20% della complessiva quota capitale del leasing (rectius il 20% del costo sostenuto dal concedente).
In tali ipotesi, il momento di effettuazione come sopra individuato può concretizzarsi entro il 30 giugno 2023.
Contratti di appalto – Se il bene oggetto dell’investimento agevolato è realizzato in esecuzione di un contratto di appalto, è necessario che entro il 31 dicembre 2022 il contratto sia sottoscritto da entrambe le parti contraenti ed avvenga il pagamento di acconti pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito. L’opera, ovvero una porzione di essa, dev’essere verificata ed accettata entro il 30 giugno 2023.
Costruzioni in economia – Nel caso di cespiti agevolabili realizzati in economia, è necessario che nell’anno di riferimento siano sostenuti costi pari almeno al 20% di quelli complessivamente sostenuti sino al 30 giugno 2023.