Con l’autodichiarazione semplificata va compilato il prospetto aiuti di Stato
Con l’autodichiarazione semplificata va compilato il prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS del modello REDDITI 2022.*
La scelta di utilizzare la modalità di compilazione semplificata dell’autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex DM 11 dicembre 2021, barrando la casella “ES” laddove non si intenda fruire dei maggiori massimali della Sezione 3.12 e gli aiuti ricevuti non superino i massimali pro tempore vigenti della Sezione 3.1 (si veda “Autodichiarazione Aiuti Covid-19, è arrivata la semplificazione“), determina alcune conseguenze sulla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli REDDITI 2022.
In linea generale, per gli aiuti elencati nel quadro A del modello di autodichiarazione per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività” (campi 5 e 6 del quadro A) è possibile comunicare i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA); a tal fine, occorre compilare anche i campi “Forma giuridica” e “Dimensione impresa” nel riquadro “Dichiarante”.
In questo caso, come espressamente indicato nelle istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione, per tali aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS del modello REDDITI 2022.
Si ricorda che la scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, tranne nel caso in cui l’aiuto sia fruito nell’ambito di diversi settori; in tale ultimo caso è infatti comunque necessaria la compilazione del prospetto aiuti di Stato nel modello REDDITI 2022.
Le istruzioni aggiornate per la compilazione dell’autodichiarazione precisano che il prospetto aiuti di Stato presente nei modelli REDDITI 2022 va compilato anche nel caso in cui sia barrata la casella “ES” nel riquadro relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo. In questo caso, infatti, non dovendo essere compilato il quadro A (salvo i righi relativi agli aiuti IMU, che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti), non possono essere fornite le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6 del quadro A) necessarie per non compilare il prospetto del quadro RS.
Nell’ambito delle istruzioni aggiornate viene affrontata anche l’ipotesi in cui il modello REDDITI 2022 sia già stato inviato senza l’indicazione degli aiuti in questione nel prospetto “aiuti di Stato”.
In tal caso, occorre compilare il quadro A dell’autodichiarazione con le informazioni relative a settore e codice attività.
Qualora però si intenda comunque avvalersi della modalità di compilazione “semplificata”, barrando la suddetta casella “ES” (quindi senza compilazione del quadro A, salvo che per l’IMU), le istruzioni precisano che è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo indicando nel prospetto “aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.
In linea più generale, le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione evidenziano che la modalità di compilazione semplificata è facoltativa, per cui il dichiarante può, nonostante la presenza delle condizioni richieste, decidere comunque di compilare l’autodichiarazione con le modalità ordinarie, quindi esponendo gli aiuti nel quadro A.
Viene inoltre affermato che se il dichiarante ha già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell’introduzione della casella “ES” non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni per la compilazione del prospetto “aiuti di Stato” nel modello REDDITI.
Il richiamo alle regole “generali” per la compilazione del prospetto aiuti di Stato dovrebbe, in sostanza, significare che qualora nell’autodichiarazione già inviata siano stati forniti i dati per la registrazione nell’RNA degli aiuti, per tali aiuti non dovrà essere compilato il prospetto del quadro RS nel modello REDDITI 2022; viceversa, ove non siano stati forniti i suddetti dati nel quadro A dell’autodichiarazione già inviata, dovrà essere compilato il prospetto aiuti di Stato.
In ogni caso, non è possibile evitare di presentare l’autodichiarazione nel caso in cui si compili il prospetto aiuti di Stato nel modello REDDITI 2022 (si veda la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2022 n. 193485).
L’autodichiarazione resta infatti un adempimento obbligatorio per i soggetti che hanno fruito degli aiuti del regime “ombrello” di cui all’art. 1 comma 13 e ss. del DL 41/2021, salvo le specifiche esclusioni previste dalle istruzioni al modello di compilazione (come nel caso in cui l’autodichiarazione per il rispetto dei massimali sia stata già resa nell’istanza per l’accesso a contributi a fondo perduto e non siano stati fruiti in seguito ulteriori aiuti del regime “ombrello”).
* Fonte Eutekne.