Per le ASD le sponsorizzazioni non saranno proventi da attività secondarie

Per le ASD le sponsorizzazioni non saranno proventi da attività secondarie

Lo schema di decreto correttivo del DLgs. 36/2021 chiarisce anche le regole fra Terzo settore e sport. *

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione e pubblicità non costituiranno attività secondarie e strumentali per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. È quanto si legge nello schema di decreto correttivo del DLgs. 36/2021 recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 luglio.
Lo schema di decreto trova la sua ratio in quanto previsto nella legge delega n. 86 del 2019, che dava la possibilità al Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi finalizzati alla riforma dell’ordinamento sportivo, disposizioni integrative e correttive dei decreti stessi (trattasi dei DLgs. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021).

Tornando al tema delle sponsorizzazioni, una specifica modifica all’art. 9 del DLgs. 36/2021 prevede che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevino ai fini della determinazione dei limiti che saranno stabiliti con apposito decreto. Si tratta del decreto di prossima emanazione che definirà, nel mondo delle associazioni e società sportive dilettantistiche, il rapporto fra le attività istituzionali e quelle di carattere secondario e strumentale.
La modifica, di estrema rilevanza pratica, è finalizzata, si legge nella relazione di accompagnamento allo schema di DLgs., a evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l’intero ricavo di una società sportiva, senza che con questa precisazione si vada a incidere in alcuna forma o fattispecie di carattere agevolativo o di vantaggio fiscale.

Fra le ulteriori modifiche apportate al decreto legislativo, va segnalata poi quella che reintroduce le società cooperative (già previste dal vigente comma 17 dell’art. 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289) fra le forme giuridiche adottabili per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Dal testo normativo, vengono invece espunte le società di persone.
In relazione al nuovo articolato, quindi, le società sportive dilettantistiche potranno assumere le forme di srl, spa o cooperative.

Sempre nell’ottica delle società cooperative, viene previsto che per quelle a mutualità prevalente la distribuzione degli utili possa essere effettuata secondo le disposizioni di cui alle regole cooperativistiche, e quindi secondo le norme di cui all’art. 2514 comma 1 lett. b) c.c. (i dividendi possono essere distribuiti entro il limite massimo dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato).
In altri termini, per questi enti non valgono i limiti alla distribuzione propri delle società sportive in forma di srl e spa, per le quali l’art. 8 del DLgs. 36/2021 prevede, oltre alla limitazione del rendimento dei titoli postali, anche una distribuzione massima degli utili e degli avanzi di gestione annuali limitata a una quota inferiore al 50%. Tale quota, peraltro, viene aumentata all’80% dalle norme modificative, nel caso in cui la società sportiva gestisca piscine, palestre o impianti sportivi. Fatte salve le disposizioni sulla distribuzione degli utili e del patrimonio residuo tutte le altre regole delle società sportive srl e spa sono quelle del codice civile.

Ulteriori modifiche di rilevo riguardano i rapporti fra Terzo settore e sport. In primo luogo viene stabilito che gli ETS (in particolare le associazioni di promozione sociale) che vogliano inserire, fra le attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, dovranno iscriversi al registro delle attività sportive dilettantistiche (c.d. Rnasd).

Per gli enti iscritti a entrambi i registri sono poi contemplate le seguenti regole:
– per gli ETS le disposizioni del DLgs. 36/2021 si applicano solo in merito alle attività sportive e per quanto compatibili con le disposizioni del Terzo settore (quindi prevalenti in caso di norme in conflitto);
– per gli stessi enti (anche nella forma di impresa sociale), inoltre, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica non è richiesto (classica situazione in cui le norme sul Terzo settore prevalgono su quelle sportive).

* Fonte Eutekne.

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