Il regime di esonero per gli imprenditori agricoli:come funziona. Emissione di autofattura in agrigoltura – caso pratico.
Un riepilogo del regime di esonero previsto per gli imprenditori agricoli con volume di affari inferiore a 7000 euro. Autofattura elettronica per gli acquisti dall’imprenditore agricolo esonerato: come compilarla e un caso pratico di emissione tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.(*)
I piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo. Devono solo tenere ordinatamente sia le fatture di acquisto che quelle emesse per suo conto dai suoi clienti.
Il regime di esonero previsto per i piccoli imprenditori non è mai obbligatorio. L’imprenditore agricolo puo’ sempre optare per l’applicazione dell’Iva in maniera ordinaria. Il regime normale puo’ essere conveniente nel caso in cui l’imprenditore preveda di effettuare investimenti per la sua attività.
A chi si applica il regime di esonero agricolo
Il regime di esonero è previsto per i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A).
Il piccolo imprenditore agricolo che rientra nel regime di esonero :
– Non deve liquidare l’imposta né procedere al versamento;
– non deve tenere nessun tipo di contabilità
– non deve presentare la dichiarazione Iva annuale.
Unico obbligo numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l’imposta.
Gli obblighi dei clienti degli agricoltori esonerati
Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’agricoltore cedente ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura, essendo esonerato dall’obbligo di versamento.
Il cessionario o committente provvederà a registrare la fattura emessa per conto del produttore agricolo separatamente nel registro degli acquisti.
Cessazione del regime di esonero
Il regime di esonero cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno sempre la facoltà di non avvalersi del regime di esonero e di optare per il regime normale. La rinuncia puo’ essere conveniente nel caso l’imprenditore agricolo effettua investimenti di beni, di cui puo’ chiedere a rimborso l’Iva pagata.
Emissione autofattura elettronica per acquisti da imprenditore agricolo esonerato
L’imprenditore che ha un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro è esonerato da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo.
Tuttavia i suoi cessionari e committenti, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’autofattura così emessa dovrà essere registrata dal cessionario o committente nel registro degli acquisti, e dal cedente numerata e conservata assieme agli altri documenti.
Dal 1° gennaio 2019 l’autofattura che dovrà emettere il cessionario o committente dovrà essere emessa elettronicamente e registrata separatamente, dopo averne consegnata una copia all’agricoltore esonerato per il quale nulla cambia.
La numerazione dell’autofattura può essere fatta con qualsiasi tipologia di numerazione purchè venga garantita l’identificazione univoca della fattura. Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello n.132/2019.
Un altro importante chiarimento che ha fornito l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito rispondendo a delle faq sulla fatturazione elettronica riguarda il caso di splafondamento del limite di 7.000 euro dell’agricoltore esonerato.
L’agenzia precisa che il superamento fa cessare l’agevolazione dal periodo di imposta successivo,“a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34”. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.
In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene.
Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.”
Autofattura acquisti da agricolo esonerato: caso pratico di emissione della fattura elettronica
Dal 1° gennaio 2019 il cessionario/committente che deve emettere autofattura per acquisto di prodotti agricoli da agricoltore esonerato deve emettere l’autofattura elettronica seguendo l’apposita procedura prediposta dall’Agenzia delle Entrate.
Esempio: la società Food srl ha acquistato 3.000 euro di nocciole dal produttore agricolo in regime semplificato Azienda agricola verde ed emette per suo conto la relativa fattura. Dati operazione:
- Acquirente: Food srl
- Fornitore: Azienda agricola verde
- Data effettuazione operazione: 4 aprile 2022
Nell’apposita procedura prediposta dall’Agenzia delle Entrate, quindi per prima cosa occorre selezionare dal menù di spalla a destra la voce soggetto emittente e specificando nel box che si apre immediatamente sotto che il soggetto che emette la fattura è il Cessionario /Committente
Nella sezione “i miei dati” vanno riportati i dati del cedente/prestatore”, cioè dell’agricoltore esonerato.
Se i beni ceduti sono tra quelli contenuti in Tabella A Parte I allegata al DPR 633/1972, le aliquote IVA da utilizzare sono le percentuali di compensazione che sono contenute nel menù a tendina del box Aliquota IVA.
Attenzione: tra le percentuali contrassegnate con la dicitura “Perc. compensazione agricoltura” mancano 4% e 10% perché già presenti tra le aliquote ordinarie.
(*) Fonte Fisco e Tasse.