Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali garantisce più risparmio rispetto alle precedenti

Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali garantisce più risparmio rispetto alle precedenti

La nuova norma prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale.(*)

L’attuale formulazione del DDL alla Legge di Bilancio 2023 prevede, tra le altre misure afferenti alla c.d. pace fiscale, una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali che è già stata ri-definita “rottamazione quater”.

Si tratta, invero, di una nuova versione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (c.d. Rottamazione-ter), misura agevolativa che prevedeva la possibilità per i contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando solo in parte le somme dovute, con notevoli vantaggi in termini di risparmio di spesa.

Si ricorda, in particolare, che il comma 1 dell’art.3 del Decreto legge n. 119/2018 prevedeva apertis verbis quanto segue: “I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme: a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.”

Ebbene, la nuova versione della rottamazione ricalca sostanzialmente la ratio di quella precedente ma con delle significative novità.

Infatti, l’art. 47 dell’attuale formulazione del DDL, dispone al comma 1 che “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.”

La nuova norma prevede quindi che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999.

Nella precedente edizione della rottamazione invece il beneficio consisteva nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, intendendosi per tali solo quelli dell’art. 30 del DPR 602/73.

Rimanevano pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora, come da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), irrogato unitamente agli avvisi di accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche della dichiarazione, così come ogni altro interesse, tributario e non, disciplinato in specifici testi normativi.

Del pari, rimanevano dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione (art. 17 del D.lgs. 112/99), calcolati però sugli importi da corrispondere come chiarito dallo stesso art. 3 co. 1 lett. b) del DL 119/2018.

In altri termini, in base all’attuale formulazione della norma, a differenza delle rottamazioni pregresse, lo stralcio non riguarda solo le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, ma anche gli altri interessi. Sono quindi stralciati gli interessi che sono stati chiesti in ragione dell’accertamento o dell’avviso bonario, ovvero gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73. Lo stesso vale per gli altri interessi indicati nel DM 21 maggio 2009 relativi ad esempio alle imposte d’atto. Inoltre rispetto al passato risultano non dovuti anche gli aggi di riscossione.

Da subito si nota che, rispetto alla precedente edizione, la stessa risulta ancor più conveniente in quanto prevede l’esenzione dal pagamento di maggiori somme rispetto alla versione precedente della medesima misura agevolativa.

Rimangono invece da versare le somme dovute a titolo di capitale, spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

(*) Fonte Fiscal Focus.

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