Documento di trasporto
L’obbligo generalizzato di far scortare i beni viaggianti da un documento di accompagnamento è venuto meno con l’emanazione del DPR 472/96, che (fatta eccezione per alcuni casi particolari) ha abrogato le disposizioni di cui al DPR 627/78 relative all’obbligo di emissione della c.d. “bolla di accompagnamento” e ha introdotto il documento di trasporto (o DDT). Dunque, dal 27.9.96, l’emissione del DDT è obbligatoria in due sole ipotesi:
- in caso di fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72;
- in caso di movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà, al fine di superare le presunzioni di cessione e acquisto di cui al DPR 441/97.
Alternatività fattura immediata/DDT
In caso di fatturazione immediata, i soggetti interessati possono, facoltativamente, far scortare i beni viaggianti da una fattura (non avente natura accompagnatoria) ovvero far viaggiare i beni senza alcun documento di accompagnamento (C.M. 16.9.96 n. 225/E).
Ciò vale anche a seguito dell’ampliamento del termine di emissione della fattura a 12 giorni (art. 12-ter del DL 34/2019). Pertanto, una fattura emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 co. 4, primo periodo, del DPR 633/72) può “sostituire” i DDT scortando i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, essendo sufficiente la sua sola emissione (circ. 8/E/2020, § 1.8).
Caratteristiche del documento di trasporto
Il documento di trasporto può essere emesso in forma libera (dunque, senza vincoli di forma, dimensioni o tracciato), ma deve riportare obbligatoriamente i seguenti elementi previsti dall’art. 1 co. 3 del DPR 472/96:
- data di consegna o di spedizione;
- generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione (cedente, cessionario, eventuale soggetto terzo incaricato del trasporto); nel caso in cui il trasporto sia effettuato tramite più vettori, il contribuente potrà limitarsi a indicare le generalità del primo incaricato del trasporto (il quale non sarà tenuto a eseguire ulteriori annotazioni);
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti (in particolare, la quantità dei beni può essere indicata in cifre o in lettere).
Oltre ai citati elementi, devono essere indicati:
- il numero progressivo di emissione del documento;
- l’eventuale causale non traslativa del trasporto.
È equiparato al documento di trasporto qualsiasi documento che contenga gli elementi essenziali prescritti dall’art. 1 co. 3 del DPR 472/96 (nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico, documenti postali, ecc.).
Modalità di emissione
Il documento di trasporto deve essere emesso almeno in duplice copia (una da consegnare al cessionario dei beni, l’altra da conservare a cura del cedente). A seconda delle diverse esigenze, il documento può:
- scortare i beni durante il trasporto;
- essere spedito o inviato separatamente rispetto ai beni trasportati, purché ciò avvenga entro la mezzanotte del giorno in cui è iniziato il trasporto.
L’invio o la spedizione possono essere effettuati a mezzo posta, corriere, fax, ovvero in formato elettronico (circ. 36/E/2006 e C.M. 249/96).
È ammessa anche l’emissione sotto forma di documento informatico (circ. 36/E/2006 e circ. 8/E/2020).
Trasporto “promiscuo” di beni
L’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento permane nelle ipotesi di trasporto di particolari tipi di beni (tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accisa o a imposte di consumo, prodotti soggetti al regime di vigilanza fiscale), limitatamente alla fase della loro prima immissione in commercio.
Se il trasporto comprende sia beni soggetti all’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, sia beni per i quali tale obbligo non sussiste, è possibile includere nella bolla anche questi ultimi, senza che sia necessario emettere un documento di trasporto ai fini della fatturazione differita o del superamento della presunzione di cessione (C.M. 249/96).
Fatturazione differita
I soggetti che intendono avvalersi della fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72 possono emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni ceduti, o di effettuazione delle prestazioni di servizi, purché la consegna o spedizione dei beni e l’effettuazione delle prestazioni risultino dal documento di trasporto (o da altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali è effettuata l’operazione) e purché la fattura contenga l’indicazione del dettaglio delle operazioni o l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o di altro documento idoneo (cfr. circ. 18/E/2014, Parte II, § 1).
In caso di fattura elettronica emessa tramite SdI, occorrerà indicare, nella sezione “Dati DDT”, gli estremi dei documenti di trasporto (emessi in formato cartaceo o elettronico), i quali potranno essere allegati al file XML (FAQ 120/2019).
Qualora il DDT sia formato in data antecedente a quella di effettuazione dell’operazione, ai fini della fatturazione differita può tenersi conto della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l’obbligo di indicare sul DDT la data di consegna o spedizione (C.M. 249/96).
Intervento di soggetti terzi
Nelle ipotesi di consegna dei beni al cessionario da parte di un soggetto terzo che li ha ricevuti, ad esempio, per la lavorazione o in deposito, il documento di trasporto è valido ai fini della fatturazione differita purché contenga, oltre agli elementi prescritti dall’art. 1 co. 3 del DPR 472/96, anche i dati identificativi del soggetto che ha eseguito la lavorazione o del depositario.
Inoltre, in caso di consegna dei beni non direttamente al cessionario ma a un soggetto terzo, cliente del cessionario, il documento di trasporto mantiene la propria validità ai fini della fatturazione differita per entrambe le cessioni (C.M. 249/96).
Trasporto di beni a titolo non traslativo della proprietà
Il DDT è idoneo a superare le presunzioni di cui al DPR 441/97 nelle ipotesi di consegna dei beni a titolo non traslativo della proprietà (in lavorazione, deposito, comodato, in dipendenza di contratti estimatori o d’opera, di appalto, trasporto, mandato o commissione, ecc.), purché sia riportata sul documento la causale non traslativa del trasporto e purché il documento sia conservato a norma dell’art. 39 del DPR 633/72.
Per le movimentazioni di beni “interne” all’impresa la presunzione di cessione di cui al DPR 441/97 non opera a condizione che i beni si trovino presso i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni (sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi o altri locali, compresi i mezzi di trasporto) e la cui disponibilità in capo al contribuente risulti “dichiarata” ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DPR 441/97.
Tentata vendita
Nel contesto della “tentata vendita”, per superare la presunzione di cessione, il cedente può predisporre un documento di trasporto “generale”. In tal caso, all’atto della cessione dei beni, questi emetterà, ove previsto, la relativa fattura. Laddove invece intenda ricorrere alla fatturazione differita, in occasione di ogni singola cessione emetterà apposita nota di consegna, o altro documento contenente gli elementi di cui all’art. 1 co. 3 del DPR 472/96 (C.M. 225/96, § 2.4), come, ad esempio, la c.d. “scheda clienti”.
Conservazione
Il documento di trasporto deve essere conservato ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72. Se il DDT o altro documento equipollente è allegato alla fattura elettronica trasmessa tramite SdI e il soggetto emittente si avvale del servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, il DDT è portato automaticamente in conservazione con la fattura (FAQ Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 52).
* Fonte Eutekne