730: socio amministratore di SRL artigiana

730: socio amministratore di SRL artigiana

Il socio amministraore di una società SRL artigiana deve dichiarare il reddito virtuale ai fini previdenziali nel quadro RR, pertanto dovrà presentare il modello Redditi PF.(*)

Domanda – Un contribuente è socio di una SRL artigiana, ed è altresì amministratore unico della società. Per l’attività svolta all’amministratore viene riconosciuto un compenso con busta paga. La società ha pertanto rilasciato all’amministratore la CU, e tutte le imposte dovute da questi sono già state assolte con le ritenute operate all’atto della determinazione della retribuzione. Può tale amministratore presentare 730, al fine di far valere eventuali oneri e spese ed ottenere il rimborso in busta paga, oppure deve per forza presentare il modello Redditi per dichiarare la propria quota di utile nel quadro RR?

Risposta – Per rispondere al quesito posto occorre innanzi tutto comprendere l’inquadramento adottato per quanto riguarda il rapporto amministratore/società. Questo tipo di rapporto, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi rientra nella co.co.co., più raramente viene inquadrato quale rapporto di lavoro dipendente.

La distinzione è essenziale poiché viene detto che si tratta di SRL artigiana, e che l’amministratore è anche socio della società stessa. Da ciò discente l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS di riferimento, ovvero Artigiani, del socio lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia iscritto anche all’INPS Gestione Separata in ragione della percezione di un compenso sotto forma di co.co.co., e tale si presume sia la situazione, visto che ci si preoccupa della compilazione del quadro RR e di quota di utili ai fini contributivi. Se, invece, tale amministratore fosse assunto in qualità di lavoratore dipendente, e per un numero di ore sufficienti a far venire meno l’obbligo di iscrizione INPS in ragione della presenza della copertura previdenziale quale lavoratore dipendente, il problema del quadro RR verrebbe del tutto meno.

Detto questo, partiamo quindi dall’ipotesi più plausibile, ovvero che l’amministratore percepisca un compenso quale co.co.co. (subendo quindi la trattenuta previdenziale quale iscritto alla Gestione Separata) ma che contestualmente sia socio della SRL. La presenza di un compenso rende non perseguibile l’ipotesi che si tratti di un socio non lavoratore: pertanto, anche l’iscrizione all’INPS gestione artigiani è obbligatoria, e quindi è anche obbligatoria la compilazione del quadro RR, nella quale il contribuente deve dar conto dei contributi fissi dovuti, di quelli versati, ed anche determinare gli eventuali contributi proporzionali dovuti per reddito eccedente il minimale.

Per la compilazione del quadro RR rilevano tutti i redditi di impresa e di partecipazione conseguiti nell’anno; con specifico riferimento alle SRL, nel caso di società trasparenti occorre considerare il reddito da partecipazione, mentre nel caso delle SRL non trasparenti occorre considerare la quota di utile virtualmente maturata in capo al socio, in ragione della quota di partecipazione posseduta nella SRL, indipendentemente dal fatto che sia avvenuta distribuzione o meno. Quindi, la SRL innanzi tutto determina il proprio imponibile fiscale (base di calcolo dell’IRES), portando ovviamente in deduzione anche i compensi riconosciuti all’amministratore ed ogni ulteriore spesa conseguente, quali i contributi. Ipotizzando che l’utile fiscale della SRL sia pari a 100.000 euro, e che il socio amministratore detenga il 50% del capitale sociale, per la compilazione del quadro RR il reddito da considerare è pari a 50.000 euro.

La presenza di una iscrizione in qualità di socio lavoratore all’artigianato (ma il medesimo ragionamento vale nel caso di iscrizione alla gestione commercianti) obbliga il contribuente alla presentazione del modello Redditi, e ciò non in ragione delle imposte dirette, bensì appunto in ragione della rendicontazione e determinazione delle somme dovute ai fini previdenziali alla gestione INPS artigianato.

Se il contribuente avesse già presentato modello 730 (errore che non di rado viene commesso) si potrà rimediare mediante presentazione di un modello Redditi a correzione del 730, modello che non può accogliere il quadro RR.

A tal fine è possibile presentare un modello Redditi 2023 entro il 30 novembre 2023. Tale dichiarazione è da qualificarsi quale correttiva nei termini. Oltre il termine del 30 di novembre 2023 resta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa, secondo le regole ordinarie.

Nel predisporre il modello redditi 2023 a correzione del modello 730 il contribuente dovrà ribadire tutte le informazioni già fornite con il modello 730 (dando in questa sede per scontato che l’unico errore cui occorre porre rimedio sia la mancata compilazione del quadro RR) e compilare anche il quadro RR.

Si presti attenzione ad evidenziare correttamente tutte quelle poste che sono già state regolate con il modello 730, quali, ad esempio, per la cedolare secca il campo 11 del rigo LC1 (cedolare secca rimborsata da 730), o il rigo RN42 per quanto riguarda l’Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2023.

Dando, come si è detto, per appurato che gli aspetti reddituali siano già stati correttamente dichiarati nel modello 730, se da questi è scaturito un credito, tale credito non deve nuovamente emergere dal modello Redditi, nel quadro X. Ogni voce oggetto già in precedenza di regolazione con il modello 730 non deve infatti influire sul saldo del modello Redditi correttivo, proprio in quanto già oggetto di separata liquidazione; con il modello Redditi 2023 correttivo si andrà pertanto solo ad integrare le informazioni dovute per quanto riguarda la contribuzione artigiani /commercianti, ivi inclusi anche gli eventuali contributi dovuti per reddito eccedente il minimale.

Per concludere, si presti attenzione ai termini: è ben vero che il modello Redditi correttivo del 730 può essere trasmesso entro il 30 novembre, ma se emerge contribuzione sul reddito eccedente il minimale da versare, i termini per il pagamento in assenza di sanzioni e interessi sono quelli ordinari e, come noto, per quanto riguarda i versamenti INPS non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Fonte Fiscal Focus

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