Trattamenti di integrazione salariale per 18 settimane fino a fine anno
Le 28 settimane sono fruibili tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Prevede un contributo del datore di lavoro dal 9% al 18% della retribuzione globale ad eccezione del datore di lavoro che ha registrato un calo del fatturato del primo semestre 2020 inferiore al 20% rispetto al fatturato registrato nel semestre del 2019 e chi ha intrapreso l’attività successivamente il 1 gennaio 2019. Le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020 ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 settimane del periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.