Abrogazione del reclamo/mediazione per i ricorsi notificati dal 4 gennaio
Per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio, il deposito sembra poter avvenire nei 120 giorni.(*)
L’art. 2 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 prevede che l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 sia abrogato dal 4 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del decreto).
Tale abrogazione ha da subito creato scompiglio tra gli operatori del settore, in considerazione del fatto che, in presenza di una norma così formulata, appare difficile individuare con precisione da quando l’art. 17-bis richiamato smette di produrre effetti.
La fase di reclamo-mediazione, circoscritta agli atti impositivi del valore sino a 50.000 euro, ha infatti una formazione progressiva:
– il contribuente notifica il ricorso nei consueti sessanta giorni a pena di decadenza;
– le parti si confrontano per appurare se è possibile stipulare la mediazione o se è possibile accogliere in tutto o in parte le doglianze del contribuente;
– se si trova l’accordo, nei 90 giorni dalla notifica del ricorso va pagata la prima rata del piano;
– se non si trova l’accordo, il deposito del ricorso deve avvenire sempre entro trenta giorni, che decorrono non dalla notifica del ricorso ma dallo spirare di novanta giorni da tale notifica.
Considerato che il termine per il deposito del ricorso è previsto dall’art. 22 del DLgs. 546/92 a pena di decadenza, un errore sulla precisa individuazione della decorrenza può causare la fine della difesa.
Se la controversia non è soggetta alla fase di reclamo/mediazione, il deposito avviene nei 30 giorni dalla notifica del ricorso.
Se, di contro, la controversia è soggetta al1la fase di reclamo/mediazione, il deposito avviene nei 120 giorni dalla notifica (i 30 giorni decorrono dallo spirare dei novanta dalla notifica del ricorso).
Ieri è stato pubblicato il comunicato stampa n. 13 del MEF, che così prevede: “Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data”.
In sostanza, secondo il Ministero dell’Economia e delle finanze:
– per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2024, le parti potranno incontrarsi per l’eventuale stipula della mediazione (o per l’accoglimento totale/parziale del reclamo) che, se perfezionata, evita il deposito del ricorso;
– per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, si dà il definitivo addio all’art. 17-bis del DLgs. 546/92 e il deposito avviene sempre nei 30 giorni a pena di inammissibilità.
Per quanto riguarda il futuro, il MEF, a nostro avviso, ha adottato l’unica opzione possibile: l’art. 17-bis è norma processuale e non può che cessare di avere effetto per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, data in cui ha effetto l’abrogazione.
Per il passato (o meglio, per i rapporti pendenti, se così li si vuol definire), è stata adottata una soluzione di buon senso.
Nulla vieta che il contribuente, per prudenza, depositi comunque il ricorso nei 30 giorni (anche se la notifica è avvenuta sino al 3 gennaio) onde scongiurare alla radice una eventuale inammissibilità rilevata d’ufficio dal giudice, sebbene possa ritenersi un’ipotesi rara.
Così facendo, se la mediazione viene stipulata, il processo in ogni caso si estingue. Se non viene stipulata, il processo seguirà il suo corso, salvo la Corte voglia rilevare l’improcedibilità e rinviare l’udienza (il che sarebbe inutile se le parti hanno già appurato che non ci sono spazi per la mediazione).
(*) Fonte Eutekne