La verifica dei limiti per la redazione dei bilanci in forma abbreviata e micro
Gli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c., rispettivamente, disciplinano i bilanci in forma abbreviata e delle micro imprese.
Preliminarmente, va evidenziato che in entrambi i casi si tratta di una facoltà concessa alle imprese, sicché, anche qualora rientrino nei limiti di seguito illustrati, le società possono redigere il bilancio in forma ordinaria.
L’articolo 2435-bis dispone che il bilancio può essere redatto in forma abbreviata qualora le società, a condizione che non abbiano emesso titoli quotati nei mercati regolamentati, nel primo esercizio, ovvero per due esercizi consecutivi successivi, non superino due seguenti tre limiti:
- totale attivo 4.400.000 euro;
- totale voce A1 del conto economico 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media nel corso dell’esercizio pari a 50 unità.
Secondo il disposto dell’articolo 2435-ter, sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per quanto concerne l’esercizio dal quale applicare le semplificazioni del contenuto del bilancio, esistono due orientamenti differenti.
Secondo un primo orientamento, sin dal bilancio dell’esercizio in cui sono rispettate le condizioni sarebbe possibile redigere il bilancio in forma abbreviata (ovvero, per analogia, micro). In tal senso è orientata Assonime (circolare n. 19, 18/2/2009, prg. 3.4).
Altra dottrina è incline ad un orientamento più restrittivo. Il CNDCEC, prima, e la Fondazione Nazionale Commercialisti poi, hanno evidenziato che la facoltà di redigere il bilancio in forma ridotta sia consentita a decorrere dal bilancio dell’esercizio successivo a quello nel quale sono stati cristallizzati i presupposti fissati dal codice.
Tale orientamento prudenziale emerge dai seguenti documenti:
- La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità (CNDCEC, novembre 2012);
- I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D. Lgs. 139/2015 (FNC, 15 gennaio 2016);
- Come cambiano i principi contabili nazionali. OIC: novità in tema di rendiconto finanziario e di strumenti finanziari derivati (FNC, 30 settembre 2016).
Ne consegue, che, a partire dall’esercizio in cui sono superati i limiti, il bilancio vada redatto in forma ordinaria, ovvero abbreviata, a seconda di come era stato redatto in precedenza.
Va evidenziato che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla predisposizione del rendiconto finanziario e forniscono una minore informativa in nota integrativa rispetto ai bilanci ordinari.
Inoltre, qualora forniscano informazioni:
- relative al numero ed al valore nominale delle azioni proprie o quote di società controllanti possedute anche tramite una società fiduciaria, ovvero per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente; nonché,
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; sono esentate dalla redazione della relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 c.c.
Sono, altresì, beneficiarie di una deroga alla disposizione dell’articolo 2426 c.c. relativa all’applicazione del criterio del costo ammortizzato. Esse, infatti, possono iscrivere in bilancio i titoli al costo di acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo ed i debiti al valore nominale.
Si rappresenta, infine, che le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultino l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché’ gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché’ controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati; e l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- della relazione sulla gestione qualora in calce allo stato patrimoniale risultino il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente e il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
(*) ‘Fonte: Fiscal Focus