Bed & Breakfast

Bed & Breakfast

I bed & breakfast sono strutture ricettive a conduzione familiare che forniscono alloggio e prima colazione, gestite da privati che utilizzano parti della loro abitazione di residenza.

L’attività di bed & breakfast può essere esercitata in forma d’impresa o in forma occasionale.

Qualora l’attività sia esercitata in modo sistematico o abituale, la stessa genera reddito d’impresa (Cass. 15.3.2023 n. 7547). La compresenza del titolare e degli ospiti nelle unità immobiliari messe a disposizione fa ritenere che l’attività di bed & breakfast, qualora esercitata in assenza dei suddetti presupposti che integrano l’esercizio di attività rilevante ai fini del reddito d’impresa, non rientri tra quelle di sfruttamento dell’immobile per l’esercizio di attività di impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità (R.M. 14.12.98 n. 180/E).

L’attività di B&B, ove rappresenti un’attività commerciale occasionale in quanto carente del requisito dell’abitualità, concorre a tassazione come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR (R.M. 13.10.2000 n. 155/E; in tal senso anche C.T. Prov. Siracusa 22.4.2015 n. 1403/1/15).

Detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia

I soggetti titolari di unità immobiliari abitative adibite, in modo saltuario, a funzioni di bed & breakfast possono fruire dell’agevolazione fiscale di cui art. 16-bis del TUIR, consistente nella detrazione IRPEF del 36%-50% delle spese per interventi di recupero edilizio (ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2008 n. 18 e circ. Agenzia Entrate 8.7.2020 n. 19).

Quando l’unità immobiliare oggetto dell’intervento di recupero agevolato è utilizzata promiscuamente, come abitazione e per l’esercizio “dell’arte o della professione” ovvero “dell’attività commerciale”, la detrazione spettante va ridotta al 50% in ossequio ai principi generali applicabili agli immobili promiscui (art. 16-bis co. 5 del TUIR. Cfr. C.M. 24.2.98 n. 57/E, § 2).

Pertanto, considerando che nell’immobile abitativo adibito a B&B si configura il suddetto impiego promiscuo, la detrazione del 36% o del 50%, calcolata sulle spese di recupero edilizio effettivamente a carico del contribuente, compete in misura ridotta al 50% (ris. 18/E/2008). 

Inoltre, l’impiego promiscuo si configura a prescindere dalla circostanza che l’attività ricettiva del B&B sia svolta nell’abitazione a titolo abituale ovvero occasionale.

Disciplina delle locazioni brevi

L’attività di B&B, poiché prevede la prestazione del servizio accessorio della fornitura della colazione, non rientra nella disciplina dettata dall’art. 4 del DL 50/2017 per le locazioni brevi (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2017 n. 24).

(*) Fonte Eutekne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

× Come posso aiutarla?