Guida all’adesione ai PVC; il nuovo accertamento con adesione è operativo
L’Agenzia delle Entrate confermano che sui contributi non spettano sanzioni e interessi (*)
L’Agenzia delle Entrate, attraverso una direttiva interna, ha stabilito le direttive per la nuova procedura di adesione ai verbali di constatazione disciplinata dall’articolo 5-quater del Decreto Legislativo n. 218/97, come modificato dal Decreto Legislativo n. 13/2024 (vedi “Al via da domani il nuovo accertamento con adesione“).
Per i verbali rilasciati a partire dal 30 aprile, i contribuenti che desiderano accettare integralmente i contenuti possono procedere all’adesione seguendo questi passaggi:
- dopo aver ricevuto il verbale di constatazione, il contribuente ha la possibilità di comunicare la propria intenzione di aderire entro i successivi trenta giorni. Questa comunicazione deve essere inviata sia all’ente che ha emesso il verbale (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) sia all’ente accertatore (Agenzia delle Entrate), utilizzando il modello per la comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione e all’invito al contraddittorio disponibile sul sito delle Entrate. La comunicazione può essere effettuata tramite PEC, consegna diretta o raccomandata A/R.
- Entro sessanta giorni dalla comunicazione del contribuente, l’Agenzia delle Entrate invia la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, che include i rilievi del PVC.
- Il contribuente ha venti giorni dalla ricezione dell’atto di definizione per effettuare il pagamento dell’importo totale o della prima rata. Le somme possono essere versate in otto rate trimestrali o sedici rate se l’importo supera i 50.000 euro. Se l’adesione riguarda il recupero di crediti di imposta, il pagamento deve essere eseguito in un’unica soluzione e non è ammessa la compensazione.
L’adesione deve essere totale e si applica ai rilievi relativi alle imposte sui redditi, IVA/IRAP, ritenute, imposte sostitutive, imposta di registro, successioni/donazioni, ipocatastali e recupero crediti di imposta. I vantaggi sono simili a quelli dell’accertamento con adesione, ma con la differenza che le sanzioni sono ridotte a un sesto del minimo edittale anziché a un terzo.
La definizione influisce sui contributi INPS dovuti dalle Gestioni Artigiani e Commercianti e dalla Gestione separata. La direttiva conferma che i contributi devono essere versati sul reddito maggiorato accertato, ma non sono dovute sanzioni né interessi, in conformità all’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo n. 218/97 (come precedentemente indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55 del 17 settembre 2008, § 2).
Sono oggetto di adesione solo le violazioni sostanziali, ovvero quelle dichiarative e quelle preliminari, come le violazioni relative alla fatturazione e registrazione delle operazioni. Secondo la direttiva, l’adesione non si estende alle contestazioni che richiedono ulteriori indagini. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate non accetta l’adesione per i rilievi relativi all’abuso del diritto, che seguono la procedura dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.
Dal punto di vista procedurale, se l’Agenzia delle Entrate ha agito sia come organo verificatore che come organo accertatore, è sufficiente una sola comunicazione di adesione.
Inoltre, benché l’adesione si concretizzi tecnicamente con la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale e non con il pagamento successivo, tale notifica segue automaticamente la comunicazione di adesione.
Pertanto, la comunicazione di adesione non può essere revocata in attesa della notifica dell’atto di definizione, a meno che non siano presenti vizi che ne invalidino l’espressione.
(*) Fonte Eutekne