Ritardi nei pagamenti sino a 14 giorni puniti nella misura dello 0,08% per giorno

Ritardi nei pagamenti sino a 14 giorni puniti nella misura dello 0,08% per giorno

Il decreto sanzioni abbassa dal 30% al 25% la pena per le violazioni sui versamenti(*)

Il ravvedimento operoso, nell’ipotesi dei tardivi versamenti, si esegue rimuovendo la violazione e pagando il dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi legali. 
L’art. 13 del DLgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87 (il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Di conseguenza, la sanzione per il tardivo versamento contenuto nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5% (resta infatti invariato l’art. 13 comma 1 secondo periodo del DLgs. 471/97, secondo cui, “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà”).

La modifica opera per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Tale novità si riflette sul c.d. ravvedimento sprint (termine, volendo essere precisi, improprio, considerato che la sanzione ridotta a 1/15 per giorno di ritardo è indipendente dal ravvedimento operoso). Grazie a esso il contribuente può sanare le violazioni da ritardato versamento di tributi avvenute con un massimo di 14 giorni di ritardo pagando sanzioni assai esigue.
Infatti, come regola generale, se il tardivo versamento è contenuto in un ritardo massimo di 14 giorni, la sanzione da tardivo versamento è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.

Sul versante del ravvedimento operoso trova applicazione l’art. 13 comma 1 lettera a) del DLgs. 472/97 con riduzione della sanzione a 1/10 se ci si ravvede nei 30 giorni dalla violazione.
Trattandosi, per definizione, di tardivo versamento contenuto nei 90 giorni, la riduzione a 1/10 va applicata sul 12,5% e, considerato che il tardivo versamento è contenuto in un ritardo massimo di 14 giorni, la sanzione è ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di ritardo.

La sanzione contemplata dall’art. 13 del DLgs. 471/97, come appena detto, è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dello 0,83% giornaliero (circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011 n.  41 § 10; si rimanda alla tabella in calce all’articolo).
Così come confermato dalla medesima circolare, “la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 [ora 12,5%] x 15/15)”. La circolare fa riferimento alla “vecchia” misura del 30% e va adattata alla nuova sanzione del 12,5% (il documento di prassi si riferisce al contesto ante DLgs. 158/2015 in cui anche per i tardivi versamenti sino a 90 giorni la sanzione era del 30%, essendo la più favorevole misura del 15% stata introdotta da quest’ultimo decreto).

Modifiche a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Per esempio, si ipotizzi un importo relativo a una scadenza prevista il 16 settembre pari a 300 euro effettuato sei giorni dopo, il 22 settembre. Considerando l’attuale tasso di interesse legale del 2,5% nel caso in cui si voglia effettuare il pagamento occorrerà versare, oltre a quanto dovuto, una sanzione pari a 1,5 euro (300 x 12,5% = 37,5 x 6/15 = 15/10 = 1,5) e interessi legali pari a 1,03 euro (300 x 2,5 x 7,5)/365 = 0,12. 
In base all’interpretazione ufficiale (C.M. 13 maggio 1998 n. 125, § 13), ribadita nelle istruzioni al modello REDDITI 2024 (cfr. il modello PF 2024, fascicolo 1, p. 10), sembra necessario effettuare, per codice tributo, comunque un versamento minimo di 1,03 euro.
I versamenti da ravvedimento operoso devono avvenire secondo le modalità proprie del tributo o delle ritenute in considerazione. 

Gli interessi dovuti in caso di ravvedimento, per i maggiori tributi, devono essere esposti separatamente nel modello F24 (ris. Agenzia delle Entrate 22 maggio 2007 n. 109).
Per le ritenute, invece, è necessario effettuare il versamento cumulativo delle stesse e dei relativi interessi.

(*) Fonte Euteke

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