Patente a punti edilizia: quando è necessario il DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale)
Il DURF non è sempre necessario per la patente a punti: i chiarimenti dei Consulenti del Lavoro in vista della partenza dell’obbligo dal 1° ottobre.(*)
Dal 1° ottobre la patente a punti diventa obbligatoria per le imprese che operano nell’edilizia.
Documento Unico di Regolarità Fiscale
Il DURF è un documento che attesta il possesso dei requisiti per la disapplicazione degli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.
L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
La disciplina si applica dall’1.1.2020, in relazione alle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima dell’1.1 (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).
Il possesso del DURF è uno dei requisiti da rispettare ma, diversamente dal DURC, non è richiesto a tutte le aziende.
A fornire alcuni utili chiarimenti è la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento pubblicato il 27 settembre.
Patente a punti: le imprese a cui è richiesto il DURF
A partire dal 1° ottobre 2024 la patente a punti diventa obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nel settore edile.
Il 27 settembre dai Consulenti del Lavoro è arrivato un utile vademecum che, tra gli aspetti analizzati, si sofferma sui requisiti richiesti e in particolare sulla questione del DURF, la certificazione di regolarità fiscale il cui possesso è però necessario solo “nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Non tutte le imprese dovranno quindi possedere il DURF per ottenere la patente a crediti, ma SOLO quelle che generalmente ricadono nella platea dei soggetti tenuti a provare il corretto adempimento degli obblighi tributari.
In particolare, l’obbligo si rivolge ai sostituti d’imposta:
“che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici […]”.
Il DURF è quindi necessario nell’ambito di appalti, subappalti e affidamento a terzi di lavori che presentano le seguenti caratteristiche:
- valore annuo complessivo di 200.000 euro;
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazioni svolte presso le sedi del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
In mancanza di queste, i soggetti sono automaticamente esclusi dall’obbligo di possesso del DURF nell’ambito della richiesta della patente a crediti.
Patente a punti: i requisiti per richiedere il DURF
Per ottenere il rilascio del DURF, è necessario che le imprese obbligate all’ottenimento del documento siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento per cento dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Come richiedere il Certificato di Degolarità Contributiva
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello – istanza. – pdf La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
Nel processo di valutazione della richiesta l’AdE tiene conto dei requisiti soprastanti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute fiscali.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese ed ha una validità di 4 mesi.
Impresa senza anzianità lavorativa
Dai Consulenti del Lavoro arriva infine un’ulteriore precisazione importante: nel caso in cui un’impresa non presenti l’anzianità lavorativa richiesta, è prevista l’ESCLUSIONE dall’obbligo di possesso del DURF ai fini della patente a punti.
Per maggiori info e supporto nel rilascio della certificazione contattateci.
(*) Informazione fiscale, Eutekne.