Ferie e altre sospensioni attività per oltre 12 giorni: Registro Telematico corrispettivi
Se l’attività del registratore telematico dei corrispettivi è interrotta per più di 12 giorni (per esempio per ferie lunghe, chiusura stagionale o inutilizzo temporaneo) o se l’esercente non può prevedere la durata dell’interruzione, è necessario inviare un evento di tipo “fuori servizio” (codice 608) per informare il sistema dell’inizio del periodo di inattività. Il registratore tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile.
Comunicare l’inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatorio e non comporta sanzioni se non effettuato, ma è consigliato per evitare che l’Agenzia delle Entrate richieda chiarimenti.
Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, non viene rilevata alcuna anomalia.
Al contrario, se il periodo è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) richiedendo chiarimenti. In questo caso, l’esercente dovrà comunicare il motivo della mancata trasmissione (ferie, malattia,…), coincidente con il flusso di dati “zero” trasmesso automaticamente dal registratore alla riapertura.
Normativa di riferimento:
- Decreto ministeriale del 10 maggio 2019 – Specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (G.U. n. 115 del 18-05-2019)
- Decreto Legislativo del 5 agosto 2015, n. 127 – Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23)
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 – Regole tecniche per l’uso del registratore telematico
Consigliamo a tutti i clienti di avvisare lo Studio in tempo utile per l'adempimento di rito suindicato.