Ampliata la platea dei destinatari del bonus Natale
Il Decreto legge approvato dal Governo nella riunione del 12 novembre prevede l’ampliamento della platea dei beneficiari, attraverso la rimozione del requisito in base al quale l’indennità spetti in presenza del coniuge a carico e di conseguenza sarebbe sufficiente avere almeno un figlio a carico per poter ottenere il bonus natale. Inoltre sono stati istituiti i codici tributo per il recupero da parte dei datori di lavoro del credito maturato con l’erogazione dell’indennità.(*)
Con la risoluzione n. 54 pubblicata del 13 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che consentono ai datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, di poter recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum di 100 euro introdotta dall’art. 2-bis del DL 113/2024, c.d. “bonus Natale”, che sarà erogato insieme alla tredicesima mensilità ai lavoratori dipendenti. Vedi l’articolo “Bonus Natale 2024. Come ottenere 100€ sulla 13°: anche i part time“
Ma non è la sola novità che riguarda il bonus in commento.
E’ stata pubblicata ieri nel decreto legge 167 2024 la nuova norma che regola il bonus natalizio da 100 euro per i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, istituito solo un mese fa nella legge di conversione del decreto Omnibus 113 1024 , pubblicata in Gazzetta ufficiale l’8 ottobre 2024 (Legge 143 2024).
Il decreto legge approvato dal Governo nella riunione del 12 novembre prevede anche l’ampliamento della platea dei beneficiari, così come riportato dal comunicato stampa dell’Esecutivo e dall’art. 2, co. 1, del decreto. La modifica, secondo quanto riportato dall’Ansa, dovrebbe prevedere la rimozione del requisito in base al quale l’indennità spetti in presenza del coniuge a carico e di conseguenza sarebbe sufficiente avere almeno un figlio a carico per poter ottenere il bonus.
La novità è di rilievo, in quanto – secondo quanto riportato ancora dall’Ansa – permetterebbe l’estensione da quasi un milione ad oltre quattro milioni e mezzo di potenziali beneficiari della misura.
Tornando alla risoluzione in commento, l’Agenzia ha istituito:
– per il modello F24, il codice tributo “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”;
– per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP), il codice “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.
Con specifico riferimento al modello F24, il codice tributo “1703” dovrà essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna:
– “importi a credito compensati”;
– “importi a debito versati” nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito.
Inoltre, nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che, fermo restando il possesso dei requisiti, l’indennità potrà essere fruita dal lavoratore in due modalità:
– direttamente in busta paga, unitamente alla tredicesima mensilità, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta;
– ovvero il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi PF 2025 del lavoratore relativa all’anno d’imposta 2024.
È il lavoratore che deve scegliere con quale modalità fruire dell’indennità di 100 euro. In caso di erogazione unitamente alla tredicesima mensilità, il lavoratore è tenuto a presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 nella quale attestare di avere diritto all’indennità, indicando (oltre ai codici fiscali) anche i dati necessari al sostituto d’imposta ai fini di determinare il diritto e l’importo del bonus (che dovrà essere rapportato al periodo di lavoro). Ad esempio, se il lavoratore ha svolto nel 2024 più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi la dichiarazione va presentata all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga l’indennità con la tredicesima mensilità, corredata dalle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2024).
Dopo il riconoscimento dell’importo unitamente alla tredicesima mensilità, il datore di lavoro dovrà:
– verificare in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero del relativo importo qualora (in tale sede) l’indennità si riveli non spettante;
– recuperare il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga, utilizzando proprio i codici tributo istituiti con la ris. n. 54/2024;
– conservare la documentazione.
In alternativa, il lavoratore ha la possibilità di fruire dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi 2025, relativa al periodo d’imposta 2024. Se infatti il lavoratore ritiene di non avere certezza circa la spettanza del bonus potrà non richiederla al datore di lavoro e fruirne, ove ne ricorrano i requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi.
Sono invece obbligatoriamente tenuti a beneficiarne in tale sede i lavoratori domestici (per i quali non è prevista l’erogazione insieme alla tredicesima poiché il datore di lavoro non ha la qualifica di sostituto d’imposta) e i lavoratori cessati nel 2024 e che si trovano al momento dell’erogazione senza datore di lavoro.