BONUS FACCIATE
Permette una detrazione del 90% delle spese sostenute per interventi di ripristino e/o restauro della facciata esterna di immobili esistenti, ripartita in 10 quote annuali di pari importo senza limite massimo di spesa. Sono inclusi la semplice pulitura, la tinteggiatura, gli interventi sui balconi, i lavori sulle grondaie, pluviali, parapetti, cornici, ornamenti e fregi, in sostanza tutti i lavori realizzati sull’intero perimetro esterno dell’involucro visibile dell’edificio. Fonte Eutekne.
L’art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) introduce una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% per:
- le spese documentate e sostenute nell’anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 (rientrano le zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In questi casi è necessaria una certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti. Non può essere attestata da professionisti. Cfr. risposte interpello Agenzia delle Entrate 11.6.2020 nn. 179 e 182).
Soggetti beneficiari
La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati:
- residenti e non residenti in Italia;
- a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari (e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto. Cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.6.2020 n. 179);
- siano essi soggetti all’IRPEF o all’IRES.
Rientrano tra i soggetti beneficiari del bonus facciate:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (società di persone – snc e sas – società di capitali – spa, sapa e srl – ed enti ad essi equiparati).
Possessori e detentori dell’immobile
I sopraindicati soggetti devono:
- possedere l’immobile oggetto dell’intervento in base ai seguenti titoli: piena proprietà, nuda proprietà, altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o diritto di superficie);
- ovvero detenerlo in base ad un contratto di: locazione, anche finanziaria; comodato, regolarmente registrato (in questi casi, inquilino e comodatario devono ottenere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).
Nella circ. 2/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per poter beneficiare della detrazione in commento è necessario che i soggetti beneficiari posseggano o detengano l’immobile:
- al momento di avvio dei lavori,
- ovvero al momento di sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.
La detenzione dell’immobile (locazione o comodato) deve risultare da un atto registrato.
Il bonus facciate spetta anche:
- ai familiari del possessore o del detentore dell’immobile definiti dall’art. 5 co. 5 del TUIR;
- ai conviventi di fatto definiti dalla L. 76/2016;
- al promissario acquirente dell’immobile oggetto dell’intervento a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
- a coloro che eseguono i lavori in proprio, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Enti pubblici
In generale, le detrazioni dall’imposta lorda derivanti dall’esecuzione degli interventi edilizi non spettano ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.9.2020 n. 397).
Ne consegue che, gli enti pubblici territoriali (es. Comuni):
- non possono fruire delle detrazioni IRES, in quanto esenti dal pagamento dell’imposta sul reddito ai sensi dell’art. 74 del TUIR;
- non possono esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del DL 34/2020.
Edifici interessati
L’agevolazione si applica per gli interventi eseguiti su:
- edifici esistenti,
- parti di edifici esistenti;
- unità immobiliari esistenti,
di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Esclusioni – Costruzioni di nuovi immobili
L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati:
- durante la fase di costruzione dell’immobile;
- mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente anche se sono inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia).
Interventi agevolati
L’agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro esterno visibile dell’edificio (la detrazione spetta soltanto se le facciate esterne o interne dell’edificio sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:
- di sola pulitura;
- di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).
Interventi di efficienza energetica
Se i lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) riguardano interventi:
- influenti dal punto di vista termico,
- o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
gli interventi devono soddisfare:
- i requisiti di cui al DM 26.6.2015;
- i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al DM 11.3.2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica (cfr. circ. Agenzia Entrate 2/2020, risposta interpello Agenzia Entrate 287/2020 e ris. 49/2020).
Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90% ed è calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.
Per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile.
Nel corso dell’anno 2020 vengano eseguiti lavori di rifacimento della facciata di un palazzo, composto da 10 unità immobiliari identiche, per un ammontare pari a 180.000,00 euro.
La detrazione fiscale complessiva sarà pari a 162.000,00 euro (90% di 180.000,00 euro). Il singolo condomino, al quale vengono attribuiti in base ai millesimi 18.000,00 euro di detrazione fiscale, potrà iniziare a detrarre la prima rata pari a 1.800,00 euro nella dichiarazione dei redditi che dovrà presentare nell’anno 2021.
Adempimenti per tutti i soggetti beneficiari
Al bonus facciate si applicano le disposizioni attuative contenute del DM 18.2.98 n. 41 con riguardo alla detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (co. 223 dell’art. 1 della L. 160/2019).
Di conseguenza, come precisato dalla circ. Agenzia Entrate 2/2020, per fruire del bonus facciate sia i soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa che i soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES, devono:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio);
- comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e le ricevute di pagamento (bonifico di pagamento per i soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa);
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici le ricevute di pagamento dei tributi locali (es. IMU) sugli immobili, se dovuti;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.
Interventi di efficienza energetica – Asseverazione e comunicazione all’ENEA
Per beneficiare del bonus facciate con riguardo agli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio) i contribuenti devono acquisire e conservare:
- l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
- l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Per detti interventi di efficienza energetica, inoltre, deve essere trasmessa la comunicazione all’ENEA:
- entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
- contenente la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati;
- attraverso il sito internet www.acs.enea.it.
Per gli interventi conclusi nel 2020 è necessario accedere al sito internet https://detrazionifiscali.enea.it/ e se la data di fine lavori è compresa tra l’1.1.2020 e il 25.3.2020, i 90 giorni per l’invio decorrono dal 25.3.2020 e, quindi, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 23.6.2020.Data ultimazione degli interventi
Termine invio comunicazione all’ENEA
Dall’1.1.2020 al 25.3.2020
23.6.2020
Dal 26.3.2020
90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori
Interventi sulle parti comuni condominiali
Gli adempimenti per fruire della detrazione possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
Molteplicità di agevolazioni sui medesimi interventi – Scelta del singolo condòmino
Con riguardo ai medesimi interventi edilizi possono teoricamente spettare diverse agevolazioni (bonus facciate, detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio o detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).
In questa circostanza vale la regola generale secondo cui il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per poterne fruire (compresi i requisiti tecnici che devono caratterizzare gli interventi).
Nella ris. 49/2020 e nella risposta ad interpello 1.9.2020 n. 294, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se beneficiare del c.d. “bonus facciate” o della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, a prescindere dalla scelta che hanno fatto gli altri condòmini.
L’amministratore di condominio, nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascun intervento, indicare:
- le spese sostenute,
- i dati delle unità immobiliari interessate,
- i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.
Modalità di pagamento
Le spese relative agli interventi di rifacimento delle facciate devono essere pagate:
- dai soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (sull’importo del bonifico sarà trattenuta la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, attualmente fissata all’8%, ai sensi dell’art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78);
- dai soggetti titolari di reddito d’impresa, siano essi soggetti IRPEF o IRES (società di persone o società di capitali), non necessariamente mediante bonifico, ma anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
Anche per il “bonus facciate” possono essere utilizzati i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per il c.d. “ecobonus” o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero edilizio, indicando nella causale, se possibile, gli estremi della L. 160/2019. In ogni caso, la detrazione spetta anche ove non sia possibile indicare gli estremi della menzionata legge, se viene operata la ritenuta da parte degli istituti (ris. Agenzia Entrate 1.9.2020 n. 49 e risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.6.2020 n. 191).
Ripartizione
La nuova detrazione IRPEF del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo
L’art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per il c.d. “sconto sul corrispettivo”;
- per la cessione della detrazione.
Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 34/2020 sono contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847.